Il Ministero del lavoro, con il decreto 8/07/2016, ha confermato nella misura già fissata nel 2015 e pari a euro 256,39, l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2016.

Il provvedimento ministeriale attua l’art. 180 del DPR 1124/165 che prevede l’erogazione di un assegno annuale di incollocabilità in favore degli invalidi per infortunio sul lavoro, di età non superiore a 65 anni, impossibilitati a fruire del beneficio dell’assunzione obbligatoria.

L’importo dell’assegno è rimasto invariato per effetto dell’art.1, c. 287 della Legge di stabilità 2016 secondo cui il valore medio dell’indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali non può risultare inferiore a zero.

Pertanto, poiché l’Istat ha rilevato una variazione pari al – 0,1% rispetto al 2015, l’importo dell’assegno di incollocabilità vigente dal 1° luglio 2016 rimane quello dello scorso anno.