Rifugiati politici: per lavorare serve la ricevuta della domanda di protezione internazionale
A cura della redazione

Con il parere prot. n. 14751 del 26 luglio 2016, il Ministero del lavoro ha fornito indicazioni concernenti l’impiego di lavoratori richiedenti protezione internazionale ed asilo politico.
Innanzitutto il Dicastero ricorda che, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. n. 142/2015, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo consente al richiedente protezione internazionale di espletare attività lavorativa decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di protezione, laddove il relativo procedimento non si sia concluso ed il ritardo non sia ascrivibile al richiedente. Tale permesso di soggiorno "non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro".
In sede ispettiva, si procederà pertanto all'acquisizione della ricevuta di verbalizzazione della domanda di protezione internazionale, dal cui rilascio vanno calcolali i sessanta giorni per l'espletamento dell'attività lavorativa. Nel caso in cui venga riscontrata l'occupazione "in nero" - per mancanza della comunicazione preventiva di assunzione - dei cittadini stranieri in possesso della ricevuta di verbalizzazione della domanda, troverà applicazione la maxi sanzione ai sensi dell'art. 3, co. 3, D.L. n. 12/2002 (L. n. 73/2002), come da ultimo modificato dall'art. 22, D.Lgs. n. 151/2015, ma non potrà ritenersi integrata la fattispecie penale di cui all'art. 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998.
Diversamente, in tutti i casi in cui non sia stata rilasciata la ricevuta della verbalizzazione della domanda, anche laddove la manifestazione di volontà sia stata espressa ma non verbalizzata, ovvero non siano ancora trascorsi i sessanta giorni dal rilascio della ricevuta, il personale ispettivo seguirà le medesime procedute previste in caso di irregolare occupazione di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno, ivi compreso l'interessamento delle forze dell'ordine per la verifica della posizione dei cittadini stranieri. In tali casi, ferma restando la configurabilità dell'ipotesi di reato di cui all'art. 22, comma 12, del D.Lgs. n. 286/1998 e la contestazione della fattispecie aggravata di maxi sanzione (art. 3, comma 3 quater D.L. 12/2002), va altresì esclusa l'operatività della diffida atteso che il lavoratore straniero non può essere considerato "occupabile".
Riproduzione riservata ©