L'entrata in vigore del DLgs 168/2001 ha reso operativa la correzione del DLgs 47/2000 di riforma della disciplina fiscale del TFR e dei fondi pensione. Si evidenziano in particolare: Trattamento di fine rapporto - Le rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva non devono essere prese in considerazione per il calcolo del reddito di riferimento e per la determinazione dell'aliquota. La riliquidazione dell'imposta da parte dell'amministrazione finanziaria deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione mod. 770; La detrazione d'imposta pari a L. 120.000 deve essere riproporzionata per i lavoratori part time. L'acconto dell'imposta sostitutiva dell'11% delle rivalutazioni deve essere versato entro il 16 dicembre e può essere calcolato prendendo a riferimento le rivalutazioni che maturano nell'anno anziché quelle dell'anno precedente. Infine si ricorda che l'imposta sostitutiva può essere utilizzata per recuperare il credito d'imposta sul TFR (art.3, c.213 Legge 662/96). Fondi pensione - i lavoratori dipendenti possono dedurre dal reddito i contributi versati ad altro fondo senza applicare la regola che fissa la deduzione entro il limite del doppio del TFR da destinare al fondo nel caso in cui quest'ultimo è stato costituito ma non diventa operante entro un periodo di 2 anni. Per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 8-bis, del DLgs 124/93, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico finanziario della ripartizione, rimane in vigore la precedente normativa, fino al compimento del periodo transitorio autorizzato dal Ministero del lavoro. Assicurazione - i premi di assicurazione aventi per oggetto invalidità permanenti non inferiori al 5%, rischio morte e non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, hanno diritto alla detrazione d'imposta del 19%.