La Legge n.247 del 24.12.2007 (in G.U. 301/2007) che ha recepito il protocollo sul Welfare, contiene una serie di disposizioni in materia di: requisiti per accedere alle pensioni di anzianità (modifica alla riforma Maroni), aliquote contributive (datore di lavoro, committente e lavoratore), agevolazioni per i datori di lavoro e i lavoratori, rapporto di lavoro, mediante modifica ed integrazione ad alcune tipologie contrattuali  flessibili utilizzabili nell'ambito del lavoro subordinato. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore, in via generale, il 1° gennaio 2008.

In merito alle pensioni le novità sono le seguenti:

L'art. 1, cc.1-6, 12-16. 20, 21 e 23, modifica sostanzialmente alla riforma "Maroni", superando il cosiddetto "Scalone" per passare a un più graduale innalzamento dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità, in particolare prevede:

 

Per i lavoratori dipendenti

 

Periodo

Contributi

(anni)

Età anagrafica

(anni)

Coefficiente contributi -

età anagrafica

Dal 1°-1-2008 al 30-6-2009

35

58

93

Dal 1°-7-2009 al 31-12-2010

35

36

60

59

95

95

Dal 1°-1-2011 al 31-12-2012

35

36

61

60

96

96

Dal 1°-1-2013

35

36

62

61

97 (*)

97 (*)

      

(*) Con decreto del ministero del lavoro di concerto con quello dell'economia può essere differito il differimento dell'innalzamento del coefficiente 97.

 

Per i lavoratori autonomi

 

Periodo

Contributi

(anni)

Età anagrafica

(anni)

Coefficiente contributi -

età anagrafica

Dal 1°-1-2008 al 30-6-2009

35

59

94

Dal 1°-7-2009 al 31-12-2010

35

36

61

60

96

96

Dal 1°-1-2011 al 31-12-2012

35

36

62

61

97

97

Dal 1°-1-2013

35

36

63

62

98 (*)

98 (*)

 

       (*) Con decreto del ministero del lavoro di concerto con quello dell'economia può essere differito il differimento dell'innalzamento del coefficiente 98.

 

Per tutti

In ogni caso il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età anagrafica, in presenza di un requisito di anzianità contributiva di almeno 40 anni.

Continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni ai lavoratori che antecedentemente alla data del 20 luglio 2007 siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria.

Continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni, nel limite di 5.000 unità, ai lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 15 luglio 2007, che maturano i requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.

Lavori usuranti

Per i soggetti adibiti alle attività c.d. usuranti, il Governo è delegato a emanare un apposito provvedimento indirizzato a definire, per i soggetti in argomento, requisiti pensionistici inferiori a quelli stabiliti per la generalità dei dipendenti;

Decorrenza pensione

Entro il 2011 dovrà essere rivista la disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia) e di anzianità con almeno 40 anni di contributi (finestre). In attesa della nuova disciplina, il provvedimento prevede un regime transitorio.

Coefficiente di trasformazione

Entro il 2008 dovrà essere formulata una proposta di modifica dei coefficienti di trasformazione.

Vengono stabilite agevolazioni  pensionistiche per i lavoratori vittime di esposizione all'amianto.

Sono stati stanziati 50 milioni di euro per l'aggiornamento delle indennità INAIL per danno biologico.

Pensioni e rivalutazione automatica (art. 1, c. 17 e 19) - La rivalutazione annua e automatica delle pensioni non sarà concessa, per il 2008, ai pensionati con pensione superiore a 8 volte il minimo. Il Ministero del lavoro è delegato ad emanare un decreto che regolamenti un contributo di solidarietà a carico dei pensionati.

Riscatto corsi di laurea (art. 1, c. 77) - Viene stabilita la possibilità di riscattare il corso di laurea anche se il soggetto non risulti iscritto ad alcuna forma di previdenza obbligatoria o che lo stesso non abbia ancora iniziato l'attività lavorativa.