Riforma welfare: le disposizioni sul rapporto di lavoro
A cura della redazione
La Legge n.247 del 24.12.2007 (in G.U. 301/2007) che ha recepito il protocollo sul Welfare, contiene una serie di disposizioni in materia di: requisiti per accedere alle pensioni di anzianità (modifica alla riforma Maroni), aliquote contributive (datore di lavoro, committente e lavoratore), agevolazioni per i datori di lavoro e i lavoratori, rapporto di lavoro, mediante modifica ed integrazione ad alcune tipologie contrattuali flessibili utilizzabili nell'ambito del lavoro subordinato. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore, in via generale, il 1° gennaio 2008.
In merito al rapporto di lavoro le novità sono le seguenti:
Ammortizzatori sociali (artt. 1, cc. 25 e 26) - Viene stabilito, con decorrenza
- disoccupazione ordinaria: 8 mesi per i soggetti con meno di 50 anni e 12 mesi per quelli con età pari o superiore a 50 anni; la contribuzione figurativa è riconosciuta per l'intero periodo; l'indennità sarà pari al 60% della retribuzione per i primi 6 mesi, al 50% per i successivi 2 mesi, al 40% per gli ulteriori mesi. Viene altresì riconosciuta la contribuzione figurativa per l'intero periodo;
- disoccupazione requisiti ridotti: l'indennità sarà pari al 35% della retribuzione per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi fino a un massimo di 180 giorni. Il diritto all'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno (non superiore alla differenza tra 360, diminuito delle eventuali giornate di disoccupazione, e le giornate di lavoro prestate);
- disoccupazione agricola (art. 1, c. 55) - l'indennità è fissata nella misura del 40% e sarà corrisposta per il numero di giorni di iscrizione negli elenchi nominativi entro il limite di 365 giornate.
Dal 1° gennaio 2008, la rivalutazione dei massimali di CIGS avverrà al 100% dell'indice ISTAT (a non più nella misura dell'80%).
Viene altresì affidata una delega al Governo (tempo 12 mesi) per riformare il sistema degli ammortizzatori sociali (graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione; modulazione dei trattamenti i funzione dell'età e dei territori; revisione della CIG/S; valorizzazione degli enti bilaterali; connessione con le politiche attivi per il lavoro;potenziamento dei servizi per l'impiego).
Disabili (art. 1, c. 37) - Il provvedimento modifica alla legge 68/1999 in materia di convenzioni di inserimento temporaneo lavorativo dei disabili, convenzioni che permettono di assumere disabili e distaccarli (massimo 12 mesi prorogabili di altri 12 mesi) in strutture esterne (soggetti ospitanti: cooperative sociali: imprese sociali) alle quali il datore di lavoro si impegna a fornire commesse di lavoro (1 disabile se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti; massimo 30% dei lavoratori disabili da assumere se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti). Gli oneri retributivi e contributivi sono a carico dei soggetti ospitanti.
Contratto a termine (art. 1, cc. 10-13) - Il provvedimento interviene significativamente sul contratto a termine, stabilendo che in caso di successione di contratti a termine (con lo stesso datore di lavoro), per lo svolgimento di mansioni equivalenti, e qualora il rapporto di lavoro superi complessivamente 36 mesi (comprese quindi proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione) il rapporto di lavoro si considererà a tempo indeterminato (risulta applicabile il termine differito previsto dal comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. 368/2001, vale a dire "Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini").
In deroga alle predette disposizioni risulta possibile stipulare un nuovo contratto a termine (una sola volta) a condizione che la stipula del contratto avvenga presso la DPL (con la possibile assistenza sindacale).
La durata del nuovo contratto sarà fissata da avvisi comuni sottoscritti da sindacati e imprenditori. Il mancato rispetto delle predette disposizioni comporta che l'ultimo contatto si consideri a tempo indeterminato.
Dalle nuove regole saranno esclusi i lavoratori stagionali e le attività che verranno individuate collettivamente.
In fase di prima applicazione della norma, i contratti a termine in corso, anche in deroga alle nuove limitazioni, continueranno fino al termine e il periodo di lavoro già effettuato, alla data di entrata in vigore della nuova legge, si computerà, decorsi 15 mesi dalla medesima data, insieme ai periodi successivi ai fini del raggiungimento del limite di 36 mesi complessivi.
Il lavoratore a termine (contratto o contratti complessivamente superiore a 6 mesi) ha il diritto di precedenza nelle assunzioni (nei 12 mesi successivi la scadenza del contratto) a tempo indeterminato (se manifesta la propria volontà entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto); il diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione.
Il lavoratore a temine stagionale avrà invece il diritto di precedenza rispetto alle nuove assunzioni a temine, da parte dello stesso datore di lavoro, per le medesime attività stagionali (se manifesta la propria volontà entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto); il diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione.
Non saranno più escluse dalla limitazione quantitativa dei contratti a termine stipulabili, i contratti con le clausole "intensificazione attività produttiva", ma si potranno stipulare, anche oltre i limiti quantitativi contrattuali, contratti a termine con lavoratori di età superiore a 55 anni e "per specifici spettacoli" ovvero per specifici programmi radiofonici e televisivi.
Part time (art. 1, c.44) - Le clausole elastiche e flessibili, apponibili al contratto part time, devono essere stabilite dai contratti collettivi e quindi non più per semplice accordo tra le parti, in ogni caso viene richiesto l'accordo del lavoratore. Le clausole, salvo diverso accordo tra le parti possono essere attivate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso.
Viene altresì previsto un diritto di precedenza alla trasformazione del contratto a tempo pieno al lavoratore che in precedenza ha trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale.
Intermittente (art. 1, c. 45 e 47) - Viene abrogata la tipologia contrattuale, senza prevedere le conseguenze sui contratti in corso alla data del
Staff leasing (art. 1, c. 46): la nuova legge stabilisce l'abrogazione, con decorrenza 1.1.2008, del contratto di somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing), senza prevedere le conseguenze sui contratti in corso.
Misure per i giovani (art. 1, c. 72-74) - Il provvedimento istituisce un fondo per il credito, che prevede un accesso al finanziamento agevolato, per i giovani con attività lavorative intermittente.
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