Riforma welfare: le disposizioni sul costo del lavoro
A cura della redazione
La Legge n.247 del 24.12.2007 (in G.U. 301/2007) che ha recepito il protocollo sul Welfare, contiene una serie di disposizioni in materia di: requisiti per accedere alle pensioni di anzianità (modifica alla riforma Maroni), aliquote contributive (datore di lavoro, committente e lavoratore), agevolazioni per i datori di lavoro e i lavoratori, rapporto di lavoro, mediante modifica ed integrazione ad alcune tipologie contrattuali flessibili utilizzabili nell'ambito del lavoro subordinato. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore, in via generale, il 1° gennaio 2008.
In merito al costo del lavoro le novità sono le seguenti:
Aliquota IVS carico lavoratore (art. 1, cc. 10 e 11) - A decorrere dal 1°-1-2011 è previsto che l'aliquota IVS a carico del dipendente salga di 0,09 punti percentuali (si attesterà quindi, in via generale, complessivamente al 9,28%), determinando così una maggior trattenuta in busta paga. Dalla medesima data salirà di pari valore la contribuzione dei lavoratori autonomi da intendersi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni e soggetti iscritti alla gestione separata INPS (collaboratori, amministratori, partecipanti a collegi e commissioni, associati in partecipazione, venditori porta a porta e autonomi occasionali con redditi eccedenti a ? 5.000), determinando così un maggior onere per il committente.
Detto incremento potrà essere rivisto qualora intervengano effettive economie per lo Stato dal processo di riorganizzazione degli enti previdenziali.
Dalla stessa data saranno incrementate, in eguale misura le aliquote di computo della pensione
Settore edile (art 1, c. 51) - Il provvedimento ripristina lo sconto contributivo, per il settore edile, che era regolamentato dall'art. 29, del D.L. 244/1995, L. 341/1995, e successive modificazioni (fino al 2006, sconto contributivo dell'11,5% del totale contributi INPS e INAIL, a carico datore di lavoro con esclusione del contributo dovuto al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per gli operai occupati a tempo pieno). Sarà compito del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, determinare annualmente (verifica copertura finanziaria entro il 31 maggio e decreto interministeriale entro il 31 luglio) l'esatto valore dello sconto.
Decorsi 30 giorni dal termine per l'emanazione del decreto ministeriale, le imprese edili potranno utilizzare la riduzione contributiva che era stata fissata per l'anno precedente, salvo conguaglio, vale a dire:
- Differenza tra il beneficio applicato e quello effettivamente accordato;
- Restituzione del beneficio in caso di mancata adozione del decreto.
Il provvedimento, per quanto riguarda il settore edile prevede anche due novità di tipo gestionale, in particolare:
- I datori di lavoro del settore vengono esclusi dall'obbligo di riserva dei disabili (L. 68/1999) per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto dello stesso settore. Conseguentemente, l'impresa che aveva ottenuto un esonero parziale, per l'attività di cantiere, con pagamento del relativo contributo al fondo disabili, avrà una riduzione di costi, in quanto, si ritiene che, per effetto della cita norma, il provvedimento di esonero decadrà (art. 1, c. 53);
- i datori di lavoro del settore sono tenuti a comunicare all'INPS l'orario di lavoro stabilito per i dipendenti part time (tale obbligo potrebbe essere assolto con la comunicazione unica on line al centro per l'impiego, occorrerebbe una celere conferma da parte del ministero del lavoro):
Settore agricolo (art. 1, cc. 58 e ss.) - Viene introdotto, in via sperimentale per l'anno 2008, un credito d'imposta pari a 1 euro ovvero 0,30 euro, rispettivamente nelle aree Obiettivo convergenza e Obiettivo competitività regionale e occupazionale (secondo le regole U.E., regolamente CE n. 1083, 11.7.2006), per ogni giornata lavorativa ulteriore rispetto a quelle dell'anno precedente.
Viene altresì introdotta una riduzione in misura non superiore al 20% dei premi INAIL dovuti dai datori di lavoro agricolo (con almeno 2 anni di attività) in regola con le norme in materia di sicurezza e che non abbiano avuto infortuni nel biennio precedente la richiesta del beneficio.
Inoltre è stabilita, con decorrenza 1-1-2008, una riduzione dell'aliquota di disoccupazione da 2,75% a 2,45%; la differenza di 0,30% verrà destinata alla formazione dei lavoratori (ai fini dei costi l'operazione risulta quindi neutra).
E' altresì prevista una procedura di compensazione degli aiuti comunitari con i debiti contributivi.
Alle cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli zootecnici si applicano le disposizioni contributive INAIL dell'industria anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato.
Decontribuzione (art. 1 cc. 67 - 70)- Viene disposta l'abrogazione dell'attuale meccanismo di decontribuzione delle retribuzioni variabili di secondo livello (art. 2, D.L. 67/1997, L. 135/1997), per introdurne (in via sperimentale per triennio 2008-2010) uno nuovo basato sulla preventiva domanda, si ritiene al Ministero del Lavoro (o suoi uffici periferici) e nel limite delle risorse finanziarie preordinate allo scopo.
Le nuove regole, previa domanda, saranno:
- sottoscrizione di un accordo collettivo di secondo livello (territoriale o aziendale)
- Le retribuzioni oggetto di decontribuzione saranno quelle variabili (retribuzioni di cui risultino incerti sia l'ammontare sia la corresponsione)
- La decontribuzione massima sarà pari al 5% della retribuzione contrattuale percepita dal lavoratore. La riduzione contributiva per il datore di lavoro sarà però di 25 punti percentuali mentre per il lavoratore sarà pari alla contribuzione a suo carico. Non è più previsto i contributo di solidarietà del 10%.
Le disposizioni attuative saranno contenute in un apposito decreto ministeriale.
Il provvedimento prevede altresì una detassazione, per l'anno 2008, dei premi di risultato, vale a dire che il Ministero dell'Economia dovrà definire un regolamento che preveda l'esclusione dalla base imponibile fiscale delle somme interessate a decontribuzione, entro il limite di copertura finanziaria preordinata allo scopo.
La legge in commento non prevede invece nulla come gestione del periodo transitorio relativo a quegli accordi di secondo livello regolarmente depositati alla DPL e che genereranno premi variabili da corrispondere nel corso del 2008 riferiti ai parametri 2007.
Contributo sul lavoro straordinario (art. 1, c 71) - Il provvedimento stabilisce, con decorrenza 1-1-2008, la soppressione del contributo aggiuntivo dovuto sul lavoro straordinario.
Iscritti alla gestione separata INPS (art. 1, c. 79) - Viene stabilito, con decorrenza 1.1.2008, un nuovo e progressivo adeguamento contributivo per i soggetti (collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, amministratori, lavoratori autonomi occasionali, venditori porta a porta e associati in partecipazione) iscritti alla gestione separata INPS, in particolare
- Soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria: 24% dal 2008; 25% dal 2009; 26% dal
- Soggetti già iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria: 17% dal 2008.
Resta ferma la ripartizione del contributo tra le parti, vale a dire 2/3 committente e 1/3 lavoratore (per gli associati in partecipazione: 55% associante e 45% associato).
Il committente avrà quindi un significativo costo del lavoro per i contratti di collaborazione in corso e per quelli che andrà a sottoscrivere.
Il comma 83 prevede altresì che con apposito decreto interministeriale possano essere rideterminante, per gli iscritti alla gestione separata, le aliquote contributive a copertura dell'indennità di maternità.
Mercato del lavoro (art. 1, c. 30 e ss.) - La legge affida al Governo una delega (tempo 12 mesi) finalizzata al riordino della normativa in materia di:
- Servizi per l'impiego (potenziamento dei sistemi informativi, sinergie tra servizi pubblici e privati, revisione delle procedure amministrative);
- Incentivi all'occupazione (per incrementi occupazionali; per le donne; per i part time, esclusi quelli con durata inferiore a 12 ore settimanali per i quali interverrà un aggravio contributivo; LSU; contratto di inserimento)
- Apprendistato (individuazione degli standard nazionale per la formazione).
L'attuazione della delega genererà, (si spera) efficienze gestionali per i contratti di apprendistato e vantaggi per l'assunzione di donne e soggetti svantaggiati, ma genererà anche maggiori costi per i contratti part time.
Disabili (art. 1, c. 37) - La disposizione in commento provvede anche a modificare il sistema di incentivazione previsto dalla citata legge 68/1999 per l'assunzione di soggetti disabili con elevata riduzione della capacità lavorativa, in particolare viene introdotto un contributo all'assunzione fissato nelle seguenti misure:
- Contributo pari al 60% del costo salariale annuo se il lavoratore disabile assunto (previa convenzione) ha una riduzione di capacità lavorativa superiore al 79% ovvero con una miniorazione ascritta dalla prima alla terza categoria delle norme sulle pensioni di guerra ovvero con handicap intellettivo e psichico;
- Contributo pari al 25% del costo salariale annuo se il lavoratore disabile assunto (previa convenzione) ha una riduzione di capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%;
- Rimborso forfetario parziale delle spese sostenute per la trasformazione del posto di lavoro, per disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o per l'approntamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche.
Le assunzioni (anche da parte dei datori di lavoro non tenuti all'obbligo di riserva) che danno la possibilità di richiedere il beneficio alla regione o provincia autonoma competente sono quelle effettuate a tempo indeterminato realizzate nell'anno antecedente l'emanazione del decreto ministeriale di riparto alle regioni e province autonome delle relative risorse finanziarie. Le modalità operative saranno definite con apposito decreto interministeriale da emanarsi entro 120 gioni. I procedimenti per la concessione dei contributi saranno, invece, disciplinate direttamente dalle regioni e dalle province autonome.
Contratto a termine, part time, intermittente e somministrazione a tempo indeterminato - le modifiche e le abrogazioni apportate alle tipologie contrattuali in questione (si veda l'apposito intervento in questo numero) riducono la flessibilità nella gestione dei relativi rapporti e genereranno sicuramente maggiori costi per i datori di lavoro.
Maxi sanzione (art. 1, c. 54): per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore dell'art. 36-bis del d.l. 223/2006 (L. 248/2006) l'adozione della maxi sanzione (dal 200 al 400 per cento) rimane di competenza dell'agenzia delle entrate.
Occupazione femminile (art. 1, c. 81) - Il provvedimento attribuisce una delega al Governo (tempo 12 mesi) per l'emanazione di decreti legislativi finalizzati a riordinare la normativa in materia di occupazione femminile (tra questi: incentivi all'occupazione femminile; lavoro a tempo parziale; parità di trattamento; sviluppo dell'imprenditoria femminile).
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