Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 24/11/2005, ha approvato la riforma del Tfr. Lo ha riferito al termine della riunione di governo il vicepremier e ministro degli Esteri, Gianfranco Fini annunciando che la decorrenza è "a partire dal primo gennaio 2008 invece che dal primo gennaio 2006" prevedendo inoltre "una moratoria per le imprese". A decorrere dal 2008 entreranno in vigore le nuove disposizioni che regolano sia le modalità di istituzione dei fondi sia le norme di gestione e di controllo degli stessi, sia le modalità di adesione e di scelta del fondo pensione, compresa la mobilità all'interno del sistema previdenziale integrativo (agevolato tra i fondi negoziali), sia le modalità di finanziamento degli stessi, con particolare riguardo all'utilizzo del TFR maturando nelle due forme "esplicite" e "tacite", sia le regole di tutela dei soggetti coinvolti sia gli interventi legati alla riduzione del costo del lavoro, quale norma compensativa dei maggiori oneri cui le aziende andranno sostenere. Le nuove disposizioni stabiliscono che le forme pensionistiche complementari saranno finanziate mediante: - contributi a carico del lavoratore; - contributi a carico del datore di lavoro o committente; - conferimento, da parte del lavoratore, del TFR maturando; - delega ai gestori di carte di credito/debito al versamento al fondo prescelto dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati. I lavoratori in genere potranno determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico. Per i lavoratori dipendenti, i contratti collettivi, anche aziendali potranno fissare l'entità minima della contribuzione (datore e lavoratore). Il contributo potrà essere fisso o in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR. La contribuzione complessiva potrà godere di una deducibilità fiscale annua fino a ? 5.164,57, con un'agevolazione aggiuntiva, per i lavoratori di prima occupazione, utilizzabile nei vanti anni successivi ai primi cinque di iscrizione. Il conferimento del TFR potrà avvenire (con cadenza almeno annuale) secondo: . Modalità esplicite: scelta (da parte del lavoratore) del fondo (comporterà l'adesione al fondo stesso) o scelta di mantenere il TFR in azienda (tempo 6 mesi dal 1°-1-2008); . Modalità tacite: trascorsi i predetti 6 mesi, trasferimento automatico del TFR al fondo previsto dagli accordi o contratti collettivi anche territoriali (in presenza di più accordi si sceglierà quello maggiormente rappresentativo), salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale (da notificare al lavoratore da parte del datore di lavoro) ovvero, in mancanza, al fondo di previdenza integrativo che verrà costituito presso l'INPS. Sono altresì previste particolari disposizioni, per il conferimento del TFR, con riferimento ai lavoratori iscritti a una previdenza obbligatoria prima del 29-4-1993 e in funzione della presenza di un'iscrizione a una forma di previdenza integrativa alla data dell'entrata in vigore del decreto, in particolare: 1. Già iscritti alla previdenza complementare . Decideranno entro 6 mesi se destinare (o mantenere in azienda) il residuo TFR . Non esprimeranno alcuna scelta, il TFR residuo verrà destinato alla medesima previdenza complementare 2. Non iscritti alla previdenza complementare . Decideranno, entro 6 mesi, se mantenere il TFR in azienda ovvero conferirlo, nella misura prevista dal contratto collettivo (ovvero se non è prevista alcuna misura nel contratto collettivo nella misura non inferiore al 50%), con possibilità di incrementi successivi, a una previdenza complementare . Non esprimeranno alcuna scelta, il TFR è versato dal datore di lavoro alla previdenza complementare con le medesime disposizioni stabilite per le "modalità tacite" Oltre alla prevista deducibilità del reddito d'impresa, il datore di lavoro sarà, dal 2008, esonerato dal versamento del contributo al fondo garanzia TFR (0,20% ovvero 0,40% per i dirigenti industria) nella stessa misura percentuale del TFR maturando che verrà conferito alla previdenza complementare (il beneficio si differenzierà da azienda a azienda). Tale riduzione contributiva si aggiungerà a quella prevista dal D.L. 203/2004 (0,12% del 2006, con incremento graduale fino a raggiungere 0,28% nel 2014), anch'essa legata all'ammontare del TFR versato ai fondi. E' altresì prevista la costituzione del fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese a seguito del conferimento del TFR ai fondi pensione (fondo, la cui costituzione è già prevista dal D.L. 203/2005) Il decreto conferma però l'obbligo, per i datori di lavoro, di versare il contributo di solidarietà del 10% (aliquota da applicare sulle somme, a carico datore di lavoro - diverse dal TFR - versate ai fondi di previdenza complementare). La complessità della riforma comporterà un aggravio di adempimenti in capo al datore di lavoro. Prima di tutto quest'ultimo dovrà fornire ai propri dipendenti adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili: . Prima dell'avvio del periodo di 6 mesi; . 30 giorni prima della scadenza del citato periodo di 6 mesi (deve essere segnalata la forma di previdenza complementare a cui sarà destinato il TFR). Inoltre, è previsto che in presenza di un accordo collettivo aziendale che regolerà a chi destinare il TFR, in assenza di scelta del lavoratore, il datore di lavoro dovrà notificare tale accordo, a detti lavoratori, in modo diretto e personale. Il datore di lavoro dovrà poi gestire in materia contributiva e di versamento del TFR: - le diverse opzioni operate, in materia, dai propri dipendenti; - i calcoli di esonero contributivo in funzione del TFR che verrà destinato alla previdenza complementare; - il finanziamento di numerosi fondi di previdenza che possono avere statuti e regolamentazioni diverse.