Sul S.O. n. 55 alla G.U. n. 233 del 7/10/2015 è stato pubblicato il D.Lgs. 24/09/2015 n. 159 (che entrerà in vigore il 22 ottobre p.v.), che attua la Legge 23/2014 di revisione del sistema fiscale italiano, prevedendo sostanziali modifiche alla disciplina relativa alla riscossione.
Una prima novità riguarda l’istituto della sospensione legale della riscossione. Si prevede che il contribuente possa sospendere le attività esecutive e cautelari, presentando apposita autodichiarazione all’agente della riscossione, dalla quale si evinca che il credito è interessato da sgravi e/o sospensioni, annullamenti, da decadenza o prescrizione, oppure che non è esigibile per altra causa. La richiesta di sospensione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o di un provvedimento esecutivo o cautelare (il precedente termine era di 90 giorni). Vengono inoltre identificate specifiche cause di inesigibilità.
Per quanto riguarda le rateazioni di somme dovute a seguito di controlli automatici e controlli formali sulle dichiarazioni, viene elevato da sei a otto il numero delle rate per gli importi inferiori o pari a cinquemila euro. Con riferimento alla rateazione delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione si abbassa la soglia per accedere ad un numero di rate superiore ad otto (al massimo sedici) da 51.646 a 50 mila euro.
La norma provvede alla revisione della disciplina sanzionatoria in materia di rateizzazione dei debiti tributari, prevedendo che ritardi di breve durata ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione. È introdotta l’ipotesi di lieve inadempimento in cui non si ha la decadenza dal beneficio della dilazione. Viene esplicitata la possibilità del contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso evitando l’iscrizione a ruolo degli importi residui dovuti.
La riforma prevede che, nelle rateazioni concesse a partire dal 22/10/2015, in caso di dilazione decaduta, il debitore possa essere riammesso al piano di rientro versando le rate scadute. La decadenza dalla dilazione è ora prevista in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive. La rimessione in termini trova applicazione anche con riferimento alle dilazioni decadute nei 24 mesi precedenti alla predetta data: in tali casi la nuova dilazione non può superare le 72 rate mensili e si decade in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.
Tra le ulteriori novità si segnala che viene meno, in caso di accertamento esecutivo, la moratoria di 180 giorni per i pignoramenti, in tutti i casi in cui l’atto è divenuto esecutivo. L’accertamento diventa esecutivo e quindi può costituire titolo per la riscossione coattiva, con la scadenza del termine per la proposizione del ricorso.
Le disposizioni sulla sospensione dei termini di versamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi Inail, a favore di soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano anche la sospensione per lo stesso periodo di tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, e dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo accertamento, riscossione e contenzioso, in favore degli enti coinvolti. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro 30 giorni dal termine del periodo di sospensione.
La riforma prevede inoltre che la notifica delle cartelle di pagamento via PEC possa essere effettuata non solo verso professionisti ed imprese, ma anche agli altri contribuenti che ne facciano richiesta. Un’altra novità riguarda la notifica delle cartelle di pagamento conseguenti agli inadempimenti di pagamenti rateizzati (di cui all'articolo 15-ter dello D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dallo schema in commento). Sono poi disciplinati gli specifici termini di notifica delle cartelle in caso di crisi aziendale e della persona fisica (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, composizione di crisi da sovraindebitamento e piano del consumatore).
Altre modifiche riguardano l’imposta di successione: gli eredi, dal 22/10/2015, dovranno versare entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di liquidazione, il 20% di acconto del totale dovuto e potranno poi rateizzare il restante importo senza necessità di benestare. L’imposta potrà essere versata in otto rate o in 12 rate trimestrali per importi superiori a 20 mila euro.