Riforma dell'istruzione: la legge di conversione del DL scuola avvicina i giovani al lavoro
A cura della redazione
Il Senato della Repubblica, nella seduta del 7 novembre 2013, ha approvato il testo del disegno di legge di conversione del DL 104/2013 con le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati, che tra le altre cose prevede la possibilità di far conoscere agli studenti della scuola secondaria superiore, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, il valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda.
Inoltre lo stesso art.8bis prevede che i percorsi di orientamento scolastico e i piani di intervento universitari siano diretti a sostenere la diffusione dell’apprendistato di alta formazione (disciplinato dall'art. 5 del testo unico dell'apprendistato, di cui al DLgs.167/2011) nei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS).
Spetterà ad un decreto interministeriale avviare un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda degli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016. Il programma deve prevedere anche la conclusione di contratti di apprendistato, con oneri a carico delle imprese interessate. Il decreto definisce la tipologia di imprese che possono partecipare al programma, i loro requisiti, il contenuto delle convenzioni che devono essere concluse tra le istituzioni scolastiche e le imprese, i diritti degli studenti coinvolti, il numero minimo di ore di didattica curriculare e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi.
Sempre al fine di avvicinare i giovani al mondo del lavoro, la legge di conversione ha previsto inoltre che le università, ad esclusione di quelle telematiche, possano stipulare convenzioni con le imprese per la realizzazione di progetti formativi che prevedono lo svolgimento da parte dello studente di un periodo di formazione presso le aziende, sulla base di un contratto di apprendistato. Le convenzioni stabiliscono, fra l'altro, i corsi di studio interessati e il numero di crediti formativi riconoscibili ad ogni studente, entro un massimo di 60.
Infine per agevolare l’alternanza scuola-lavoro l’art.16 ha previsto che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca saranno definite le modalità di organizzazione e gestione delle attività formative dei docenti, per aumentare le loro competenze e favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche attraverso periodi di formazione presso gli enti pubblici e le imprese. Con lo stesso decreto ministeriale verrà disciplinato lo svolgimento delle iniziative di formazione all'interno del contesto aziendale, al fine di promuovere lo sviluppo professionale specifico dei docenti coinvolti, attraverso l'apprendimento degli strumenti tecnico-laboratoriali più avanzati.
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