Le disposizioni che regolano il cumulo (totale o parziale) tra pensioni e redditi di lavoro sono state recentemente rese meno restrittive sempre dalla legge di Riforma delle pensioni che intende arrivare alla totale cumulabilità al fine di rendere più trasparenti i rapporti di lavoro che i pensionati (di anzianità) pongono in essere dopo essere andati in pensione. Per i soggetti che riceveranno la pensione (esclusivamente quella denominata di vecchiaia) con il nuovo sistema contributivo il cumulo è regolamentato come segue: - pensionato con età inferiore ad anni 63: incumulabilità totale con i redditi di lavoro dipendente e cumulabilità parziale al 50% con i redditi di lavoro autonomo per la parte eccedente il trattamento minimo (e fino a concorrenza del reddito); - pensionato con età pari o superiore a 63 anni: incumulabilità pariziale al 50% per la parte eccedente il trattamento minimo (e fino a concorrenza del reddito) sia per i redditi di lavoro dipendente sia per i redditi di lavoro autonomo. Per quanto riguarda, invece, le pensioni concesse con il sistema retributivo l'articolo 72 della legge 388/2000 e l'articolo 44 della legge 289/2002 hanno riformulato il regime di cumulo come segue: - pensioni di vecchiaia e di anzianità con almeno 40 anni di contribuzione: cumulabili al 100% dal 1° gennaio 2001 anche se liquidate anteriormente a tale data e con qualsiasi reddito; - pensione di anzianità con almeno 37 anni di contributi e con un'età anagrafica di almeno 58 anni all'atto del pensionamento: totale cumulabilità dal 1° gennaio 2003 anche se liquidate anteriormente a tale data e con qualsiasi reddito; - pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni indiretti di invalidità: le quote eccedenti l'ammontare del trattamento minimo sono cumulabili dal 1° gennaio 2001 con i soli redditi di lavoro autonomo al 70%. Le trattenuta non possono in ogni caso superare il 30% del reddito. Per i soggetti che stipulano contratti di lavoro a tempo parziale è prevista una regola specifica che prevede (art. 1, L. 662/96) la concessione, in deroga al regime di incumulabilità, della pensione di anzianità qualora il rapporto di lavoro venga trasformato in contratto part-time in misura non inferiore a 18 ore settimanali e a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale per una durata ed un tempo lavorativo almeno pari a quello ridotto ai lavoratori che si sono avvalsi della predetta facoltà. In questa ipotesi vi è un cumulo redditi di lavoro-pensione che però viene ridotta in misura inversamente proporzionale alla riduzione del normale orario di lavoro (massimo 50%. La legge delega di riforma del sistema pensionistico intende eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi di lavoro ed ampliare progressivamente la possibilità di cumulare totalmente la pensione di anzianità con i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo in funzione però dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica del lavoratore. La volontà del legislatore di rendere sempre più ampio il cumulo tra redditi di lavoro e pensione produrrà, crediamo, una sostanziale emersione di rapporti di lavoro nero che i pensionati di oggi tenevano nascosti al fine di non vedersi decurtare, in certi casi anche di molto, la pensione guadagnata con anni di contribuzione.