L'art. 9 della Le. 123/2007 modifica il DLgs 8 giugno 2001 n. 231 che ha introdotto nell'ordinamento italiano la sanzionabilità in via amministrativa, degli illeciti dipendenti da reato, a carico delle persone giuridiche, qualora gli illeciti siano commessi da soggetti che operano al loro interno.
Ora sono stati inclusi, grazie all'introduzione dell'art. 25 - septies, in tale meccanismo i reati di omicidio colposo, lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
La sanzione pecuniaria prevista è pari a mille quote.
Si ricorda che il DLgs. 231/2001, art. 10, prevede che le sanzioni pecuniarie siano applicate per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille: ogni quota va da un minimo di euro 258,00 a un massimo di euro 1549,00 senza che sia previsto il pagamento in misura ridotta.
Riguardo la sanzione interdittiva, la durata sarà non inferiore ai tre mesi e non superiore ad un anno.
Le sanzioni interdittive, elencate di seguito, si applicano qualora l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative, ovvero in caso di reiterazione degli illeciti.
Le sanzioni interdittive:
- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione dalle agevolazioni, dai finanziamenti, dai contributi o dai sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 231/2001, la persona giuridica non risponde dell'illecito se dimostra che:
- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al punto 2.
Un ulteriore possibilità di evitare le sanzioni interdittive è prevista dall'art. 17 D.Lgs. n. 231/2001, qualora siano presenti tutte le seguenti condizioni:
- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative, che hanno determinato il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.