Riforma della Sicurezza: al via il tesserino di riconoscimento in tutti i settori
A cura della redazione

L'art. 6 della legge 123/2007 estende a tutti i settori produttivi, con decorrenza 1° settembre 2007, l'obbligo dell'immediato riconoscimento dei lavoratori occupati nell'ambito dello svolgimento delle attività in regime di appalto e subappalto, mediante l'utilizzo di apposita tessera ovvero, per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti, se lo ritengono più agevole, mediante annotazione su apposito registro vidimato dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro.
La tessera deve contenere:
- La fotografia del lavoratore
- Le generalità del lavoratore, da intendersi (Min. Lav. circ. 29/2006) almeno il nome, il cognome e la data di nascita (nulla vieta che il datore di lavoro aggiunga altri dati come ad esempio il numero di matricola)
- L'indicazione del datore di lavoro, da intendersi il nome o la ragione sociale .
L'obbligo di munirsi della tessera di riconoscimento grava anche in capo ai lavoratori autonomi che svolgono la propria attività nell'ambito del cantiere (dal 1° ottobre 2006) o, in via generale (dal 1° settembre 2007) nell'ambito del luogo di lavoro interessato dall'appalto o subappalto.
I lavoratori interessati (dipendenti e autonomi) sono tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento da intendersi secondo quanto ha precisato il Ministero del lavoro con la circolare 29/2006 "portare in dosso in chiara evidenza".
I datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti (da intendersi, circ. Min. Lav. 29/2006, personale stabilmente in forza all'azienda nel suo complesso, computando anche i lavoratori autonomi che intrattengono un rapporto continuativo con l'impresa interessata come per esempio i collaboratori coordinati e continuativi, a progetto e gli associati in partecipazione) possono, alternativamente, assolvere all'obbligo in argomento mediante annotazione (prima dell'inizio dell'attività lavorativa giornaliera), su apposito registro vidimato dalla competente DPL, gli estremi del personale giornalmente impegnato. Il registro deve essere tenuto sul luogo di lavoro (e non può mai essere rimosso), conseguentemente occorrerà approntare un registro per ogni cantiere e/o luogo interessato dall'attività oggetto dell'appalto e supabbalto. La circ. 29/2006 del Ministero del Lavoro ha precisato, a tale proposito, che in caso di lavori da realizzarsi in tempi diversi, risulta possibile utilizzare il medesimo registro evidenziando, separatamente, il giorno e il luogo cui le annotazioni si riferiscono.
E' prevista la sanzione amministrativa nei confronti del datore di lavoro da ? 100 a ? 500 per ciascun lavoratore anche quando la violazione sia riferita alla mancata tenuta del registro alternativo. Per il lavoratore la mancata esposizione del tesserino è punita con la sanzione amministrativa da ? 50 a ? 300.
Alle predette sanzioni non risulta applicabile l'istituto della diffida, ma è ammessa l'applicazione dell'art. 16 della L. 689/1981 (pagamento della sanzione in misura ridotta pari al doppio del minimo ovvero un terzo del massimo se più favorevole).
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