Riforma della Legge fallimentare: cambiano i limiti di pignorabilità degli stipendi e delle pensioni
A cura della redazione

L’art.13 del DL 83/2015 (L. 132/2015) intervenendo nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi, afferma l'impignorabilità delle somme dovute a titolo di pensione, nella misura corrispondente all'importo dell'assegno sociale aumentato della metà.
In sostanza fino a € 672,78 le pensioni non possono essere pignorate. Oltre tale soglia, gli importi possono essere oggetto di pignoramento nei limiti previsti dal terzo comma dell’art. 545 c.p.c. (per crediti alimentari, nella misura autorizzata dal tribunale), quarto comma (per i tributi e ogni altro credito, nella misura di un quinto) e quinto comma (simultaneo concorso di cause alimentari e altre cause, nella misura del 50%), nonché dalle speciali disposizioni di legge.
La Legge 132/2015 interviene anche sulle altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore. Più precisamente in caso di accredito su conto corrente anteriore al pignoramento di una qualsiasi predetta somma, gli importi sono impignorabili nella misura corrispondete al triplo dell'assegno sociale (per l’anno 2015 pari a € 1.345,56). Invece se l'accredito è successivo al pignoramento, valgono le regole ordinarie previste dall’art. 545 c.p.c. (ovvero, per crediti alimentari nella misura fissata dal giudice; per tributi nella misura di un quinto; in caso di concorso di pignoramenti, nella misura della metà).
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