Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 28 del 2 novembre 2011, ha fornito le prime indicazioni in merito alla riforma dei procedimenti civili, apportata dal D.Lgs. n. 150/2011.

In materia di lavoro, le novità principali riguardano i giudizi di opposizione alle ordinanze di ingiunzione, in quanto le relative controversie sono state riportate nell’ambito del rito del lavoro. Secondo la nuova disciplina (valevole per le controversie insorte dal 6 ottobre u.s.; per i giudizi pendenti a tale data, invece, si applicano le vecchie regole), il ricorso contro un’ordinanza d’ingiunzione deve essere presentato al giudice ordinario del luogo in cui la violazione è stata commessa.

Il Ministero pone, in primis, l’accento sull’importanza del ricorso introduttivo. Il procedimento di opposizione avverso l’ordinanza di ingiunzione, infatti, entra far parte di quella categoria di procedimenti che circoscrivono il giudizio a quanto dedotto nel ricorso introduttivo.

Per ciò che concerne le modalità di presentazione del ricorso, viene accolta la possibilità di utilizzare anche il canale postale, secondo quanto disposto dalla sentenza n. 98/2006 della Corte Costituzionale. Nella nuova normativa, è, inoltre, stato eliminato l’obbligo di far intercorrere, tra la notificazione e l’udienza di comparizione, un termine minimo di 90 giorni (ora, detto termine è ridotto a 30 giorni).

Da ultimo, si rileva come i crediti derivanti da sanzioni amministrative non possano formare oggetto di accordi transattivi (sono sottratti, infatti, alla disponibilità dell’amministrazione).