Il nuovo contratto di apprendistato trova la propria disciplina negli artt. 47 - 53 del DLgs 276/2003 (S.O. n. 159 alla G.U. n. 235 del 9/10/2003) e viene distinto in tre differenti tipologie: apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione; apprendistato professionalizzante; apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Per tutte le diverse fattispecie il secondo comma dell'art. 47 del DLgs 276/2003 prevede che il numero degli apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato: - non può essere superiore al 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso; - non può essere superiore a 3 se il datore di lavoro non ha alle dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o comunque ne ha in numero inferiore a 3. I predetti limiti non trovano applicazione nei confronti delle imprese artigiane. In attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato in base alle nuove disposizioni continua ad applicarsi la vigente normativa in materia dettata dalla L. 25/55 e successive modificazioni. Si coglie l'occasione per ricordare anche che con l'abrogazione del comma 2 dell'art.2, della legge 25/55, disposta dall'art. 85 del decreto legislativo attuativo delal legge 30/2003 diventa più semplice assumere giovani con il contratto di apprendistato dato che non è più necessario richiedere alla Direzione provinciale del lavoro - servizio ispettivo la preventiva autorizzazione per instaurare il rapporto di lavoro. A) Apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione Finalità - consiste nel conseguimento di una qualifica professionale. Campo di applicazione - Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto 15 anni. La durata - Il contratto di apprendistato deve avere una durata non superiore a 3 anni, tenendo in considerazione la qualifica da conseguire, il titolo di studio, i crediti professionali e formativi acquisiti, nonché il bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati. Le regole che disciplinano il contratto - il contratto di apprendistato deve essere regolamentato tenendo in considerazione i seguenti principi: - la forma del contratto deve essere scritta e deve contenere l'indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale ed extra-aziendale. - il divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo - il divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. - la possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 c.c. La formazione - Spetta alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano (d'intesa con il Ministero del lavoro e dell'istruzione sentite le parti sociali) il compito di regolamentare i profili formativi per l'espletamento del diritto dovere di istruzione previsti dalla legge 53/2003 rispettando i seguenti principi: a) definizione della qualifica professionale; b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica; c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalla regioni competenti; d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali; e) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; f) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate. B) Apprendistato professionalizzante Finalità - consiste nel conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Campo di applicazione - Possono essere assunti in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni. Per i giovani in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge di Riforma dei cicli scolastici (L. 53/2003) il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17mo anno di età. Qualificazione e durata - la durata del contratto è stabilita dalla contrattazione collettiva, in ragione del tipo di qualificazione da seguire, che in ogni caso non può essere inferiore a 2 anni e superiore a 6 anni. Sono compresi nella durata massima anche i periodi di apprendistato eventualmente svolti nell'ambito dell'apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione. In quest'ultimo caso la somma dei due periodi (tipologia A e tipologia B) non può essere superiore a 6 anni. Le regole che disciplinano il contratto - il contratto di apprendistato professionalizzante deve essere disciplinato tenendo in considerazione i seguenti principi: - il contratto deve avere forma scritta e contenere l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale ed extra-aziendale. - il divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo; - il divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. - la possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 Codice Civile. La formazione - Spetta alle Regioni e alla Province di Trento e Bolzano (d'intesa con le parti sociali più rappresentative sul piano regionale) la definizione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, che devono tenere in considerazione i seguenti principi: - il monte ore di formazione formale esterna od interna all'azienda, deve essere di almeno 120 ore per anno, per l'acquisizione di competenze di base e tecnico-profesisonali. - spetta ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative il compito di determinare, anche all'interno degli enti bilaterali, le modalità di erogazione e la articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni. - riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali; - registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; - presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate. C) Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione Finalità - consiste nel conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, nel conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Campo di applicazione - Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione i giovani di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato può essere stipulato a partire dal 17mo anno di età. Durata e regolamentazione - La durata del contratto e la relativa regolamentazione è rimessa alle sole Regioni. Invece per quanto riguarda i profili formativi che i contratti dovranno possedere spetta alle Regioni determinarli, in accordo con le associazioni datoriali e dei lavoratori, le università e altre istituzioni formative. Incentivi economici e normativi L'art. 53 del DLgs 276/2003 prevede una serie di incentivazioni e limitazioni da applicare alle varie tipologie di contratto di apprendistato, in particolare: - durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di 2 livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. - i contratti di apprendistato sono esclusi dai limiti numerici previsti dalle leggi e contratti collettivi, fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo - si applicano, in attesa della riforma degli incentivi all'occupazione, i benefici contrattuali attualmente vigenti la cui erogazione resta confermata al rispetto dell'obbligo formativo. - resta ferma la disciplina previdenziale di cui alla L. 25/55 e successive modificazioni. Sanzione In caso di inadempimento nell'erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la finalità del contratto il datore di lavoro deve restituire la quota di contributi che sono stati oggetto dell'agevolazione maggiorata del 100%. Crediti formativi Si ricorda infine che la qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.