Riforma ammortizzatori: massimale unico anche per i periodi plurimensili
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 1282 del 21 marzo 2022, ha chiarito gli aspetti inerenti all’operatività della disposizione di cui all’art. 3, c. 5-bis, del D.Lgs. 148/2015, in materia di massimale unico dei trattamenti di integrazione salariale decorrenti dal 2022, fornendo al contempo indicazioni operative in merito alla gestione dei medesimi trattamenti.
Allo scopo, si ricorda che, in virtù delle novità introdotte dalla L. di Bilancio 2022, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, è previsto il superamento dei due massimali per fasce retributive attraverso l’introduzione di un unico massimale annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.
In ordine alla portata della disposizione recata dal menzionato c. 5-bis dell’art. 3 del D.Lgs. 148/2015, contrariamento a quanto affermato nella circolare 18/2022, sono stati sviluppati ulteriori e più specifici approfondimenti con il Ministero del Lavoro, che hanno riguardato anche gli aspetti legati alle coperture finanziarie previste a supporto della misura, in esito ai quali si è pervenuti alla determinazione che, per i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e per l’assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS), con periodi iniziati nel corso del 2021 e proseguiti nel 2022, per il periodo di pagamento decorrente dal 1° gennaio 2022, si applica il massimale unico, introdotto dalla riforma, con il valore reso noto dalla circolare 26/2022.
La medesima modalità di calcolo è applicata anche all’assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.Lgs. 148/2015, ad eccezione dei Fondi che garantiscono, per proprio regolamento, importi più favorevoli.
L’INPS ha chiarito anche i criteri di computo dei limiti temporali per l’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS, precisando che i limiti massimi individuati dall’art. 29, c. 3-bis, del D.Lgs. 148/2015 (13 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti o 26, per i datori che abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti) possono essere calcolati avuto riguardo non a un’intera settimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando come usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei o cinque giorni, a seconda dell’orario contrattuale previsto in azienda.
Si conferma, inoltre, che, ai fini della comunicazione ex art. 14 del D.Lgs. 148/20185, opera il criterio della prossimità territoriale; conseguentemente, laddove le sospensioni/riduzioni riguardino Unità produttive ubicate in più Regioni, dovranno essere prodotte distinte comunicazioni.
Infine, si conferma la possibilità, per i datori di lavoro, di dare corso a licenziamenti individuali o individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo in unità produttive non interessate da trattamenti di integrazione salariale.
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