Il Tribunale di Arezzo, con la sentenza 13 gennaio 2021 n. 9, ha deciso che il datore di lavoro non può legittimamente licenziare il dipendente che si rifiuta, durante il periodo emergenziale Covid-19, di servire il cliente che non indossa la mascherina protettiva, dato che il lavoratore può astenersi dal svolgere la prestazione che lo esponga ad un rischio per la propria salute. ​

Nel caso esaminato dai giudici di primo grado, un lavoratore ha impugnato il proprio licenziamento per aver detto ad un cliente che non gli avrebbe consentito di pagare i due pacchetti di sigarette che voleva acquistare se non avesse indossato la mascherina di protezione. ​

Secondo il Tribunale, il comportamento tenuto dal lavoratore non può ritenersi talmente grave da integrare la giusta causa di licenziamento, dato che il lavoratore si è limitato ad esercitare il proprio diritto, costituzionalmente garantito, a svolgere la propria prestazione in condizioni di sicurezza. ​

Inoltre, continua la sentenza, lo stato di necessità dovuto a Covid-19 consentiva al dipendente, pur in assenza di una specifica disposizione di legge, addirittura di astenersi dal lavoro se lo svolgimento della prestazione lo esponeva ad un rischio di danno alla persona. ​

Sulla base di tali considerazioni il Tribunale di Arezzo ha dichiarato illegittimo il licenziamento e ha disposto la reintegra del ricorrente nel proprio posto di lavoro.