Sulla G.U. n. 204/2013 è stato pubblicato il DL 31/08/2013 n.102, meglio noto come Decreto Imu, che tra le diverse disposizioni in esso contenute viene previsto anche che per l’anno 2013 le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga (art.2, cc. 64-66 L. 92/2012) siano incrementate di ulteriori 500 milioni di euro, da ripartire tra le Regioni.
Il provvedimento ministeriale stabilisce anche il decreto Ministeriale che annualmente regolamenta la fruizione dello sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello (Art.1, c.67 e ss. L. 247/2007), delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati, sia emanato entro il mese di febbraio al fine di disciplinare il riconoscimento dei benefici contributivi relativi alle quote di retribuzione corrisposte nell’anno precedente (quindi il prossimo DM deve essere emanato entro il prossimo 28 febbraio 2014 per disciplinare lo sgravio relativo alle somme corrisposte nel 2013).
Viene nuovamente differito il termine ultimo entro il quale i Comuni devono deliberare il bilancio annuale di previsione 2013. Tale termine, originariamente previsto per il 30 giugno (L. 228/2012), è stato differito prima al 30 settembre 2013 dal DL 35/2013 (L. 64/2013) e adesso al 30 novembre p.v. In tale sede gli enti locali possono deliberare la conferma o la variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF.
Viene incrementata di 6.500 unità la quota di soggetti ammessi a fruire della pensione in base alla disciplina vigente prima della Riforma del 2011 purchè in possesso dei seguenti requisiti:  abbiano conseguito dopo la data di cessazione del rapporto (avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011) un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a 7.500 euro; abbiano i requisiti anagrafici e contributivi vigenti che, prima della data di entrata in vigore del DL 201/2011 (L. 214/2011), avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 36mo mese successivo la data del 6 dicembre 2011.
In deroga a quanto previsto dall’art.3 della L. 212/2000, secondo cui le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e relativamente ai tributi periodici, le modifiche si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono, viene aggiornato il massimale entro il quale deve operare la detrazione IRPEF pari al 19% sui premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di  assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto. In particolare detto importo scende per l'anno 2013 da 1.291,14 euro a 630 euro (maggior pressione fiscale per l'interessato fino a euro 125,62). Nel 2014 scenderà a 230 euro (maggior pressione fiscale per l'interessato fino a 201,62 euro rispetto al 2012 ovvero 76 euro rispetto al 2013). La modifica al massimale sul quale applicare la detrazione d’imposta, si ripercuote immediatamente sui sostituti d’imposta che dovranno tenere conto dei nuovi limiti già con le elaborazioni delle paghe/stipendi/compensi dei dipendenti/collaboratori che cessano il rapporto di lavoro e che risolveranno il rapporto di lavoro (vale a dire nel conguaglio di fine rapporto). Per i restanti dipendenti/collaboratori l’applicazione della detrazione (con  il nuovo massimale) avverrà, come di consueto, con le operazioni di conguaglio di fine anno.