Riesame delle istanze per l’indennità di discontinuità
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 2258 del 17 giugno 2024, ha fornito le istruzioni operative che i lavoratori dello spettacolo devono seguire per richiedere il riesame delle domande, di competenza per l’anno 2022, rigettate volte ad ottenere l’indennità di discontinuità di cui all’art.1 del Dlgs 175/2023 al fine di sostenere economicamente tale categoria di lavoratori, tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo.
Come si ricorderà il citato provvedimento ha introdotto l’indennità di discontinuità con decorrenza dal 1° gennaio 2024, individuando quali destinatari della misura i lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori subordinati a tempo determinato, nonché i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato del settore dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità.
L’istanza di riesame può essere inoltrata accedendo alla stessa sezione del sito istituzionale www.inps.it in cui è stata presentata la domanda, denominata “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2023)”.
Il termine, non perentorio, per proporre riesame è di 30 giorni, decorrenti dal 17 giugno 2024 (data di pubblicazione del messaggio 2258/2024) o dalla conoscenza della reiezione se successiva.
Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità di discontinuità è il Comitato provinciale della Struttura territoriale che ha emesso il provvedimento.
Relativamente all’applicazione del regime decadenziale di un anno per l’esercizio dell’azione giudiziaria avverso il provvedimento di diniego della prestazione, si ricorda che il medesimo decorre dall’esaurimento del procedimento amministrativo o, in alternativa, dalla scadenza dei termini fissati per il compimento del procedimento.
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