Riepilogato il procedimento sanzionatorio in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate – riscossione, sul proprio sito internet, ha ricordato che il DL n. 44/2021 e ss. mm. ha esteso l’obbligo di vaccinazione anticovid agli ultracinquantenni, prevedendo al contempo l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per i soggetti che a far data dal 1° febbraio u.s. non risultino in regola con gli obblighi vaccinali.
Il Ministero della Salute, avvalendosi di Agenzia delle entrate-Riscossione, trasmette ai soggetti inadempienti una “Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio” (art. 4-sexies, comma 4 del DL n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 76/2021).
I destinatari del procedimento sanzionatorio sono i soggetti che rientrano nelle seguenti categorie:
- esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario;
- lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie;
- personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, delle strutture di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;
- ultracinquantenni alla data dell’8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del DL n. 41/2022) oppure che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva all’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022.
La sanzione trova applicazione per i citati soggetti che si trovano in una delle seguenti situazioni:
- alla data del 1° febbraio 2022 non hanno ancora iniziato il ciclo vaccinale primario;
- a decorrere dal 1° febbraio 2022 non hanno ancora effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dal Ministero della Salute;
- a decorrere dal 1° febbraio 2022 non hanno ancora effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (“dose booster”) entro i termini di validità delle certificazioni verdi.
Dopo aver ricevuto la Comunicazione, i destinatari hanno a disposizione 10 giorni di tempo per trasmettere all’ASL, competente per territorio, l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità e per dare notizia all’Agente della riscossione dell’avvenuta trasmissione della certificazione all’ASL competente per territorio, utilizzando l’apposito servizio disponibile nell’area riservata del nostro portale.
Il servizio, “Comunicazione differimento/esenzione obbligo vaccinale”, disponibile solo per i destinatari della Comunicazione, consente, da un lato di visualizzare e scaricare in formato pdf la Comunicazione stessa e dall’altro di informare Agenzia delle entrate-Riscossione di aver inviato, all’ASL competente per territorio, la certificazione di differimento/esenzione dall’obbligo vaccinale nonché ogni altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità ad adempiere a tale obbligo. Basterà inserire i dati richiesti: Regione, ASL territorialmente compente e data di trasmissione della Comunicazione effettuata all’ASL.
Se l’Azienda sanitaria entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione non conferma all’Agente della riscossione l’attestazione relativa all’insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi, l’Agenzia delle entrate-Riscossione provvede alla notifica di un avviso di addebito riferito alla sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro con valore di titolo esecutivo. Il pagamento deve essere effettuato dai destinatari entro i 60 giorni successivi la ricezione dell’avviso.
L’Agenzia delle entrate-riscossione ricorda che nel procedimento di irrogazione delle sanzioni per inosservanza dell’obbligo vaccinale il Ministero della salute opera quale Titolare del trattamento dei dati mentre l’Agenzia delle entrate-Riscossione è stata designata, con specifico atto giuridico ai sensi dell’art.28 del Regolamento (UE) 2016/679, ad operare per conto dello stesso Ministero in qualità di Responsabile del trattamento.
Invece l’Agenzia delle entrate-Riscossione, opera in qualità di Titolare del trattamento esclusivamente per le attività connesse alla notifica degli avvisi di addebito del Ministero della salute, alla riscossione e al riversamento degli importi riscossi.
Si evidenzia infine che il Garante privacy in data 18 febbraio 2022 ha reso parere favorevole in ordine allo schema di decreto concernente “Modifiche al DPCM del 17 giugno 2021, anche in riferimento ai trattamenti dei dati personali finalizzati alla verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Il relativo DPCM è stato poi emanato in data 2 marzo 2022 e pubblicato sulla G.U. n. 53 del 4 marzo 2022.
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