Riepilogati i requisiti per l’inquadramento unico delle imprese industriali appartenenti a un Gruppo societario
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare n. 19 del 9/02/2021, ha riepilogato i requisiti per l’applicazione dei criteri dell’inquadramento unico, nel settore Industria, alle imprese appartenenti a un Gruppo societario, in considerazione dell’evoluzione delle dinamiche di mercato e dei cambiamenti della realtà economica e lavorativa del Paese che impongono una maggiore flessibilità operativa da parte del settore produttivo.
In particolare, l’INPS consente la possibilità di attribuire un inquadramento unico, nel settore Industria, a tutte le imprese facenti parte di un Gruppo industriale, nell’ambito del quale esistono, in linea generale:
- una società capogruppo (holding), con attività di direzione e di controllo;
- una o più società che svolgono attività produttiva di natura manifatturiera;
- una o più società di servizi e di distribuzione.
L’INPS, a tal fine richiama la circolare 321/1994, con la quale sono stati individuati i requisiti per l’applicazione dei criteri dell'inquadramento unico alle società facenti parte di un Gruppo industriale. In particolare si tratta di:
- essere società controllate, nel senso che la totalità o la maggioranza del pacchetto azionario e delle quote sociali deve essere in possesso della capogruppo ovvero di imprese del gruppo;
- prestare la propria attività in via esclusiva nei confronti e in favore delle altre imprese del gruppo;
- distribuire e/o commercializzare esclusivamente beni prodotti dalle imprese del gruppo, curando, se del caso, l'assistenza tecnica e la manutenzione;
- applicare nei confronti del personale dipendente, ove non diversamente disciplinato per categorie particolari di lavoratori, lo stesso contratto collettivo di lavoro delle altre imprese del gruppo e della capogruppo;
- praticare, ove ne esistano le condizioni, la mobilità del personale da o verso la capogruppo o le altre imprese del gruppo;
- conservare, all'eventuale personale in mobilità, anzianità e trattamento economico-giuridico già conseguiti nella società di provenienza.
Inoltre l’INPS ha fornito nuove indicazioni circa le modalità con cui il requisito dell’attività svolta in via esclusiva nei confronti e in favore delle altre imprese del medesimo Gruppo industriale debba essere attestato.
Più precisamente ai fini dell’attribuzione di un inquadramento unico nel settore Industria alle imprese facenti parte di un Gruppo industriale è sufficiente una dichiarazione di responsabilità rilasciata dal legale rappresentante dell’azienda interessata, in occasione dell’inquadramento, che attesti l’esistenza del requisito dell’esclusività dell’attività svolta nei confronti e in favore delle altre imprese del gruppo.
Pertanto, deve considerarsi superata la previsione relativa all’obbligatoria indicazione del suddetto requisito negli statuti delle aziende facenti parte del Gruppo industriale.
L’INPS precisa altresì che il requisito dell’esclusività, sebbene non debba più risultare formalmente inserito negli statuti delle aziende interessate, dovrà comunque permanere nel tempo; pertanto, il medesimo, dovrà essere oggetto di monitoraggio da parte delle Strutture territoriali, le quali dovranno verificare, come già previsto nella circolare n. 321/1994, anche la permanenza degli ulteriori requisiti sopra richiamati e che hanno dato luogo all’attribuzione dell’inquadramento unico alle società facenti parte del Gruppo industriale.
Infine, l’Istituto previdenziale evidenzia che i criteri sopra richiamati non si applicano ai gruppi di imprese derivanti da aggregazione avvenuta sulla base dell’acquisto di pacchetti azionari; in tale ipotesi le società capogruppo e le impese aggregate devono essere inquadrate in base all’attività concretamente espletata.
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