Riepilogati i destinatari dell’Indennità una tantum di 200 euro per i dipendenti
A cura della redazione
Conflavoro PMI, sul proprio sito internet, ha ricordato che l’indennità Una tantum di 200 euro viene erogata ai dipendenti con le competenze del mese di Luglio previa una dichiarazione che certifichi la sussistenza dei requisiti.
Come si ricorderà il DL 50/2022 ha introdotto un’indennità una tantum di 200 euro per dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti. In data 24 giugno l’INPS ha provveduto alla pubblicazione della circolare 73/2022 al fine di fornire i dovuti chiarimenti in merito.
L’indennità deve inoltre essere erogata una sola volta anche in caso di titolarità di più rapporti di lavoro.
Entrando più nel dettaglio, Conflavoro PMI evidenzia che i lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro deve erogare il bonus, previa acquisizione dell’autocertificazione, devono essere in forza nel mese di luglio 202.
Inoltre gli stessi soggetti non devono essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti. Non essere titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 né far parte di un nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza.
Gli stessi lavoratori devono inoltre aver beneficiato dell’esonero di cui alla legge n. 234/2021 entro la data del 23 giugno 2022.
In quest’ultimo caso ci si riferisce ai lavoratori destinatari dell’esonero contributivo di cui alla legge 234/2021, con una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro.
La fruizione dell’esonero di 0,80 punti percentuali, sulla quota a carico del lavoratore, esclusivamente sui ratei di tredicesima, non è utile ai fini del riconoscimento dell’indennità in trattazione.
Il credito maturato dal datore di lavoro per l´erogazione dell´indennità una tantum sarà compensato dall’Azienda in F24 e nella relativa denuncia UNIEMENS di 07/2022, secondo le istruzioni fornite dall´INPS. Si tratta di un’erogazione completamente a carico dell’Istituto INPS, poiché non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.
Conflavoro PMI evidenzia che la Circolare 73/2022 ha esteso la platea dei lavoratori ai quali il datore di lavoro eroga il bonus, purché in possesso dei requisiti generali precedentemente indicati. Infatti oltre ai lavoratori a tempo indeterminato, sono ricomprese anche le seguenti categorie di lavoratori: a tempo determinato, stagionali, intermittenti, iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo e somministrati.
In assenza dei requisiti di cui sopra, tali tipologie di lavoratori, previa domanda, riceveranno il bonus direttamente all’ INPS. L’INPS provvederà poi in via residuale a seguito di controllo incrociato con gli UNIEMENS ricevuti.
In questo caso i requisiti delle categorie di lavoratori precedentemente indicati per ricevere il bonus dall’INPS sono i seguenti:
– nel 2021 devono avere svolto la prestazione per almeno 50 giornate;
– devono avere un reddito di lavoro derivante da tali rapporti non superiore a 35mila euro per l’anno 2021.
Per i destinatari di indennità COVID-19, l’INPS provvederà in via residuale in automatico, senza necessità di effettuare la domanda.
Anche per i lavoratori domestici sarà l’INPS ad erogare direttamente il bonus, previa domanda nella quale si attesti di avere un rapporto di lavoro in data 18 maggio.
I collaboratori coordinati e continuativi, infine, dovranno presentare domanda direttamente all’INPS, attestando anch’essi di avere un contratto attivo al 18 maggio u.s.. Nel caso di specie si dovrà tuttavia attestare, oltre a quanto precede, l’iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, con reddito da lavoro non superiore a 35mila euro nel 2021.
Nel caso in cui per il medesimo lavoratore dipendente, più datori di lavoro abbiano compensato su UNIEMENS l’indennità di 200 euro, l’Istituto previdenziale comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente.
L’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato la predetta indennità.
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