Riepilogate in un documento tutte le misure agevolative per il lavoro domestico
A cura della redazione
Assindatcolf, in un documento, ha riepilogato le varie misure di cui possono fruire i datori di lavoro ed i lavoratori domestici (colf, badanti e baby sitter) previsti dal DL 34/2020 per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19 tra cui che dal 25 maggio è possibile fare richiesta sul sito dell’Inps dell’indennità da 1000 euro complessivi, 500 euro rispettivamente per i mesi di aprile e maggio.
Inoltre dal 1 giugno al 15 luglio i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze colf, badanti e baby sitter senza contratto, ovvero in nero, potranno avviare le pratiche di regolarizzazione e sanare eventuali situazioni pregresse. Ai datori sarà richiesto un contributo di 500 euro ed un forfait ancora da definire per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale.
La guida ricorda anche che i domestici stranieri non comunitari con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 già impiegati nel comparto potranno presentare istanza per ottenere un permesso temporaneo di 6 mesi. Le domande dovranno essere avanzate alla Questura. Il contributo richiesto è di 130 euro, più un forfait che non potrà superare i 30 euro: il documento così ottenuto consentirà al domestico di essere assunto dalla famiglia tramite contratto che, a sua volta, darà al lavoratore la possibilità di convertire il permesso temporaneo in uno per motivi di lavoro.
Per coloro che usufruiscono della Legge 104/92 è stata confermata per maggio e giugno 2020 l’estensione dei permessi retribuiti per ulteriori 12 giorni.
Resta confermato lo slittamento al 10 giugno 2020 del versamento dei contributi previdenziali per attività di colf, badanti e baby sitter relativa ai contributi in scadenza al 31 maggio 2020, compresi quelli del primo trimestre 2020.
Infine per i lavoratori in disoccupazione il cui periodo di fruizione della NASPI E DISCOLL termini tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, viene prorogata l’indennità di 2 mesi per un importo pari a quello dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle varie indennità da COVID-19 previste nel decreto-legge n. 18/2020 o nel Dl Rilancio.
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