L’INPS con la circolare n. 3 del 4/01/2022, ha fornito alcune indicazioni sulle novità che la Legge di Bilancio 2022 ha apportato alla DISCOLL, e più precisamente la previsione di una diversa decorrenza del meccanismo di riduzione (c.d. décalage) della prestazione, un ampliamento della durata e una diversa modalità di calcolo della medesima, il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione e l’obbligo del versamento, per alcune categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata, di un’aliquota contributiva contro la disoccupazione pari a quella dovuta per la prestazione NASpI.

Entrando nel dettaglio la Legge 234/2021 con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, prevede che la DISCOLL si riduca del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione.

In merito alla durata della prestazione, la Legge di bilancio prevede che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DIS-COLL sia corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento e che ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

Questa modalità differente di calcolo trova applicazione per le cessazioni intervenute dal 1° gennaio 2022.

L’INPS precisa che per “mesi di contribuzione o frazioni di essi” si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio.

La Legge di bilancio interviene anche sulla durata massima della prestazione che viene elevata a 12 mesi per gli eventi di cessazione involontaria che si verificano nel 2022.

Inoltre si prevede che per i periodi di fruizione dell’indennità DIS-COLL percepita a seguito di eventi di disoccupazione intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell’indennità per l'anno in corso. Il periodo di contribuzione figurativa derivante dall’indennità DIS-COLL è computato ai fini dell’anzianità contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici.

Infine la Legge 234/2021 ha altresì disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2022 per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la prestazione DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui all’articolo 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015 (non destinatari della prestazione DIS-COLL), è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la prestazione di disoccupazione NASpI.