L’INPS, con il Messaggio 18 gennaio 2018, n. 227, ha riepilogato le principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie destinate a produrre effetti nel corso del 2018 per effetto soprattutto del D.Lgs. 147/2017 e della Legge 205/2017.

In materia di ammortizzatori sociali l’art.1, c. 133 della Legge di Bilancio contiene disposizioni in materia di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale. Più precisamente la tecnica legislativa utilizzata prevede una modifica all’impianto del D.Lgs. n. 148/15. Dopo l’articolo 22, infatti, viene introdotto il 22bis recante “Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale”. In sostanza, per gli anni 2018 e 2019, viene stabilita una deroga ai limiti massimi di durata della Cigs in favore delle aziende con organico superiore a 100 unità lavorative.

L’art.1, c.139, della legge n. 205/17 prevede invece che le Regioni possano impiegare, nel 2018, per la concessione di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga, residue risorse finanziarie stanziate, per i medesimi fini, per il 2016 ed il 2017.

Misure sono state adottate (art.1, c. 140 e ss.) anche per la concessione di un ulteriore periodo di Cigs, nel limite massimo di 12 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, alle imprese cui sia stata riconosciuta l’area di crisi complessa nel periodo 8 ottobre 2016 - 30 novembre 2017 e che cessino il programma di riorganizzazione aziendale entro il 30 giugno 2018, previo apposito accordo stipulato presso il Ministero del lavoro con l'intervento del Ministero dello sviluppo economico e della Regione competente.

Nelle medesime aree, il comma 142 prevede la concessione della mobilità in deroga - nel limite massimo di 12 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 - per i lavoratori che cessino la mobilità (ordinaria o in deroga), nel primo semestre (1 gennaio -30 giugno) del 2018.

Di particolare interesse anche l’art.1, c.145 della legge di bilancio 2018 che prevede la facoltà, per le Regioni, a seguito di specifici accordi sottoscritti presso l’unità di crisi del MISE e/o delle Regioni stesse, di autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, le proroghe, in continuità, degli interventi di Cigs in deroga concessi entro il 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nel 2017.

Sempre in materia di proroga della CIG, l’art.1, c.1167 della legge di bilancio 2018 prevede, nel limite di spesa di 24 milioni di euro, la proroga, per l’anno in corso, del trattamento di integrazione salariale ex articolo 1bis del DL n. 243/2016 in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia stato avviato o prorogato, nel corso del 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni.

E’ stata nuovamente ritoccata la disciplina del FIS. In particolare l’art.1, c. 159 della legge n. 205/17 interviene apportando una modifica all’articolo 29 c. 4, del D.Lgs. n. 148/2015, aumenta in modo strutturale il limite massimo delle prestazioni erogabili dal Fondo portandolo da quattro a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro (cosiddetto tetto aziendale). Resta, in ogni caso, confermata la previsione per cui le prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo.

Contestualmente e coerentemente, il medesimo comma abroga l’articolo 44, c. 5 del citato decreto legislativo che prevedeva un graduale decalage del tetto dei contributi entro cui erogare le prestazioni che, nel 2022, si sarebbe attestato all’originario limite di 4 volte oggi abrogato.

Attraverso un’integrazione al D.Lgs. n. 148/15, la legge di bilancio 2018 invece interviene sulla disciplina dell’assegno di ricollocazione. Il comma 136, infatti, introduce nel corpus del TU degli ammortizzatori sociali l’articolo 24bis, rubricato “Accordo di ricollocazione”, con cui la misura viene estesa ai lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale.

Inoltre, i soggetti ammessi all'assegno di ricollocazione di cui all’articolo 1, c. 136 della legge n. 205/17, non sono obbligati all’accettazione di un'offerta di lavoro congrua.

Laddove, durante la fruizione del servizio intensivo, il lavoratore venga assunto da un datore di lavoro che non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’azienda presso cui era precedentemente impiegato, è prevista la concessione di incentivi fiscali e previdenziali. In particolare, il lavoratore potrà percepire un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto, se non si fosse occupato.

L’impianto normativo stabilisce, altresì, agevolazioni contributive in favore del datore di lavoro che provvede all’assunzione di cui trattasi.

Due gli interventi della legge n. 205/17 a vantaggio del settore della pesca.

Con il primo, l’articolo 1, c. 121, proroga anche per il 2018 l’indennità giornaliera onnicomprensiva di 30 euro, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/58, per i periodi di sospensione dell'attività lavorativa, derivanti da misure di arresto temporaneo obbligatorio.

Con il secondo intervento, il comma 135 rende strutturale, dal 2018, in favore dei medesimi lavoratori, l'indennità in relazione ai periodi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio. La misura, già prevista per il 2017, è disposta fino ad un periodo complessivo (per ciascun lavoratore) di 40 giorni di sospensione, per un importo massimo giornaliero di 30 euro e nel rispetto di un limite di spesa pari a 5 milioni di euro.

Con il D.Lgs. n. 147/17, è stato istituito, come noto, il Reddito di inclusione (ReI), a far tempo dal gennaio 2018.

La legge di bilancio 2018 (art. 1, c. 190) elimina alcune specifiche condizioni necessarie per fruire della misura. Conseguentemente, la presenza nel nucleo familiare di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione, integra, da sola, uno dei requisiti previsti dall’articolo 3, c.2 del D.Lgs. n. 147/17 per l'accesso, in sede di prima applicazione, al ReI.

Riguardo al beneficio economico, il successivo comma 193 ne aumenta del 10% il massimale che, quindi, passa da € 490,75 a € 539,82 mensili.

Dal 1 luglio 2018 verranno meno tutti i requisiti familiari oggi previsti per la fruizione dell’assegno, rendendo universale la misura.

L’articolo 18, c. 1, del D.Lgs. n. 147/17 prevede, a far tempo dal 1 gennaio 2018, l’uscita di scena dell'ASDI; resta salvo l’assegno per coloro che, entro la medesima data, hanno maturato i requisiti richiesti. Parallelamente, il secondo comma del successivo articolo 24 del decreto, dispone l’abrogazione, dal 1 gennaio 2018, dell’articolo 16 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 contenente la regolamentazione dell’assegno di disoccupazione.

L’articolo 1, c. 217 della legge di bilancio 2018 estende il congedo indennizzato per le donne vittime della violenza di genere previsto dall’articolo 24 del D.Lgs.15 giugno 2015, n. 80 anche alle lavoratrici domestiche precedentemente escluse dalla misura.

I commi 248 e 249, dell’articolo 1 della legge n. 205/17, recano disposizioni in materia di assegno di natalità (cosiddetto bonus bebè).

In particolare, il comma 248 riconosce la possibilità di erogare l’assegno anche per il 2018.

La corresponsione è prevista fino al compimento del primo anno di età del bambino ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Nel quadro delle politiche a sostegno delle famiglie, la legge di bilancio 2017 ha introdotto, come noto, il premio alla nascita. La misura, prevista dall’articolo 1, c. 353, riveste carattere strutturale e, di conseguenza, la sua operatività è confermata per il corrente anno.

L'articolo 4, c. 24, lett. a), della legge n. 92/12 ha istituito i congedi obbligatorio e facoltativo, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. La legge di bilancio 2017 ha prorogato il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2017 e ne ha previsto l’aumento, da due a quattro giorni, per l’anno 2018. La medesima norma non ha, invece, prorogato per l'anno 2017 il congedo facoltativo che, invece, è ripristinato, nella misura di un giorno, per l’anno 2018.

Infine riguardo al bonus asilo nido introdotto dalla legge n. 232/16, l’INPS fa presente che, a partire dal mese di gennaio, sarà avviata la procedura per la sua concessione relativa al 2018.