Riepilogata la disciplina degli ammortizzatori sociali operativa dal 2022
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 1/02/2022 n. 18, riepiloga la disciplina degli ammortizzatori sociali contenuta nel D.lgs. 185/2015, tenendo conto delle modifiche apportate dalla Legge 234/2021 e dal DL 4/2022 meglio noto come Decreto Sostegni TER.
Tralasciando il riepilogo delle norme il cui contenuto è già
noto, di seguito si evidenziano i principali chiarimenti forniti dall’INPS.
Le novità normative non trovano applicazione con riferimento
alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni
2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia
iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel
2022. Le domande che rientrano nel regime previgente continueranno, quindi, ad
essere gestite secondo la disciplina vigente prima del riordino normativo
operato dalla legge di Bilancio 2022.
Riguardo ai destinatari dei trattamenti di integrazione
salariale, la circolare evidenzia che per i trattamenti di integrazione
salariale decorrenti dal 1° gennaio 2022, i lavoratori assunti con contratto di
apprendistato di qualsiasi tipologia, occupati presso datori di lavoro
destinatari sia della CIGO che della CIGS potranno accedere, nel rispetto delle
singole causali d’intervento, ad entrambe le misure di sostegno (CIGO-CIGS) e
saranno altresì soggetti alle relative contribuzioni di finanziamento. Lo
stesso dicasi per il FIS.
Inoltre, in conseguenza dell’estensione delle tutele in
costanza di rapporto di lavoro a tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla
consistenza dell’organico, a decorrere dal periodo contributivo “gennaio 2022”,
il contributo di finanziamento dell’ammortizzatore sociale di riferimento verrà
richiesto anche ai datori di lavoro che hanno forza aziendale uguale a zero
(0), ma che occupano almeno un dipendente.
In merito alla CIGS, la potestà concessoria fa capo al
Ministero del Lavoro, limitandosi l’INPS ad autorizzare l’erogazione dei
trattamenti secondo le modalità (pagamento diretto ovvero conguaglio) stabilite
nel decreto di concessione. Ne deriva che l’attività di monitoraggio che la
norma assegna all’INPS deve intendersi riferita ai provvedimenti di
autorizzazione adottati dall’Istituto a seguito di decreto di concessione
ministeriale e ai successivi conseguenti pagamenti, sia diretti che a
conguaglio.
La Legge di Bilancio 2022 ha sostituito l’assegno ordinario
con l’assegno di integrazione salariale dal 1° gennaio 2022. In ogni caso l’assegno
ordinario potrà continuare ad essere riconosciuto per le richieste aventi ad
oggetto periodi plurimensili a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la
riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno
2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.
Nelle more dell’adeguamento alle nuove disposizioni dei
decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà, già costituiti al 31 dicembre 2021,
al fine di garantire una tutela ai dipendenti dei datori di lavoro che operano
nei settori coperti dai citati Fondi e che occupano un numero di addetti
inferiore a quello stabilito dai singoli decreti istitutivi alla data di
entrata in vigore della legge di Bilancio 2022 (1° gennaio 2022), ossia
inferiori a 5 dipendenti, su specifico avviso ministeriale, dal 1° gennaio
2022, anche i sopracitati datori di lavoro rientrano nella disciplina del FIS. Però
dalla data di adeguamento i citati datori di lavoro rientreranno nel Fondo di
settore e non saranno più soggetti al FIS.
Riguardo ai trattamenti di integrazione salariale previsti
dal DL 4/2022, per i quali non deve essere versato il contributo addizionale
nel periodo 1-01-2022 e 31-03-2022 da parte delle aziende rientranti nell’elenco
allegato che identifica determinati settori tramite codici Ateco, l’INPS
sottolinea che gli stessi rientrano nell’ambito della disciplina generale e non
in quella Covid-19.
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