L’INPS, con la circolare 1/02/2022 n. 18, riepiloga la disciplina degli ammortizzatori sociali contenuta nel D.lgs. 185/2015, tenendo conto delle modifiche apportate dalla Legge 234/2021 e dal DL 4/2022 meglio noto come Decreto Sostegni TER.

Tralasciando il riepilogo delle norme il cui contenuto è già noto, di seguito si evidenziano i principali chiarimenti forniti dall’INPS.

Le novità normative non trovano applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022. Le domande che rientrano nel regime previgente continueranno, quindi, ad essere gestite secondo la disciplina vigente prima del riordino normativo operato dalla legge di Bilancio 2022.

Riguardo ai destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, la circolare evidenzia che per i trattamenti di integrazione salariale decorrenti dal 1° gennaio 2022, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia, occupati presso datori di lavoro destinatari sia della CIGO che della CIGS potranno accedere, nel rispetto delle singole causali d’intervento, ad entrambe le misure di sostegno (CIGO-CIGS) e saranno altresì soggetti alle relative contribuzioni di finanziamento. Lo stesso dicasi per il FIS.

Inoltre, in conseguenza dell’estensione delle tutele in costanza di rapporto di lavoro a tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla consistenza dell’organico, a decorrere dal periodo contributivo “gennaio 2022”, il contributo di finanziamento dell’ammortizzatore sociale di riferimento verrà richiesto anche ai datori di lavoro che hanno forza aziendale uguale a zero (0), ma che occupano almeno un dipendente.

In merito alla CIGS, la potestà concessoria fa capo al Ministero del Lavoro, limitandosi l’INPS ad autorizzare l’erogazione dei trattamenti secondo le modalità (pagamento diretto ovvero conguaglio) stabilite nel decreto di concessione. Ne deriva che l’attività di monitoraggio che la norma assegna all’INPS deve intendersi riferita ai provvedimenti di autorizzazione adottati dall’Istituto a seguito di decreto di concessione ministeriale e ai successivi conseguenti pagamenti, sia diretti che a conguaglio.

La Legge di Bilancio 2022 ha sostituito l’assegno ordinario con l’assegno di integrazione salariale dal 1° gennaio 2022. In ogni caso l’assegno ordinario potrà continuare ad essere riconosciuto per le richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

Nelle more dell’adeguamento alle nuove disposizioni dei decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà, già costituiti al 31 dicembre 2021, al fine di garantire una tutela ai dipendenti dei datori di lavoro che operano nei settori coperti dai citati Fondi e che occupano un numero di addetti inferiore a quello stabilito dai singoli decreti istitutivi alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022 (1° gennaio 2022), ossia inferiori a 5 dipendenti, su specifico avviso ministeriale, dal 1° gennaio 2022, anche i sopracitati datori di lavoro rientrano nella disciplina del FIS. Però dalla data di adeguamento i citati datori di lavoro rientreranno nel Fondo di settore e non saranno più soggetti al FIS.

Riguardo ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal DL 4/2022, per i quali non deve essere versato il contributo addizionale nel periodo 1-01-2022 e 31-03-2022 da parte delle aziende rientranti nell’elenco allegato che identifica determinati settori tramite codici Ateco, l’INPS sottolinea che gli stessi rientrano nell’ambito della disciplina generale e non in quella Covid-19.