Rientro dei cervelli: per l’indennità di maternità delle autonome conta il reddito pieno
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 7 del 12 dicembre 2018, in totale rettifica e sostituzione di quanto affermato nell’interpello 4/2018, ha precisato che una professionista madre, che abbia i requisiti per accedere agli incentivi fiscali previsti i lavoratori che rientrano in Italia dopo aver volto continuativamente attività lavorativa all’estero (nella fattispecie ex L. 238/2010 e art. 16, D.Lgs. 147/2015), ha diritto alla parametrazione dell’indennità di maternità al “reddito pieno” percepito prima dell’inizio del periodo di cui all’art. 70, comma 1, del D.Lgs. 151/2001.
Tale reddito, effettivamente “percepito e denunciato”, continua a costituire, peraltro, la base imponibile per il versamento dei contributi di previdenza obbligatoria.
Diversamente, ove si considerasse quale base imponibile ai fini previdenziali il reddito “abbattuto” ai fini fiscali, la professionista che goda dei suddetti incentivi verrebbe a maturare, in corrispondenza, prestazioni pensionistiche proporzionalmente ridotte, senza in definitiva fruire di alcun beneficio.
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