L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 24 del 31 maggio 2022, ha istituito i codici tributo necessari per consentire ai docenti e ricercatori che beneficiano del regime agevolato previsto dall’art. 44 del D.L. 78/2010 di optare per il prolungamento del regime stesso a fronte del versamento delle somme dovute.

Gli importi devono versati, entro le scadenze di legge, mediante il modello di pagamento F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione.

Per consentire il versamento tramite l’“F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), l’Agenzia ha istituito i seguenti codici tributo:

  • “1880” denominato “Docenti e ricercatori - importo dovuto (10 per cento) per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 5, co. 5-ter, lett. a), del DL n. 34 del 2019”;
  • “1881” denominato “Docenti e ricercatori - importo dovuto (5 per cento) per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 5, co. 5-ter, lett. b), del DL n. 34 del 2019”.

In sede di compilazione sono indicati:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore che opta per l’adesione al regime agevolato;

  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”: nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, se applicabile, il codice fiscale del datore di lavoro cui il lavoratore dipendente presenterà la richiesta di applicazione del regime agevolato; nel campo “codice”, il codice tributo sopra indicato; nel campo “anno di riferimento”, l’anno corrispondente al primo periodo d’imposta di fruizione dei benefici fiscali previsti dall’articolo 44, comma 3-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nel formato “AAAA”; nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.