Per il rientro anticipato dalla malattia è obbligatoria la rettifica del certificato
A cura della redazione

Con la circolare n. 79 del 2 maggio 2017, l’Inps ha sottolineato che, in caso di riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato attestante la temporanea incapacità lavorativa per malattia, il lavoratore è tenuto a richiedere una rettifica del certificato stesso, al fine di documentare correttamente il periodo di assenza.
La rettifica della data di fine prognosi, a fronte di una guarigione anticipata, rappresenta un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore anche nei confronti del datore di lavoro. Infatti, in presenza di un certificato con prognosi ancora in corso, quest’ultimo non può consentire al lavoratore la ripresa dell’attività lavorativa (art. 2087 c.c. e art. 20 del D.lgs. n. 81/2008). Il dipendente, quindi, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata.
Per quanto concerne, invece, l’obbligo del lavoratore nei confronti dell’Inps, il lavoratore è tenuto a comunicare, mediante la rettifica del certificato telematico, il venir meno della condizione morbosa di cui al rischio assicurato, presupposto della richiesta di prestazione economica all’Istituto. Affinché la rettifica venga considerata tempestiva, non è sufficiente che essa sia effettuata prima del termine della prognosi originariamente certificata, bensì è necessario che intervenga prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa. Essa va richiesta al medesimo medico che ha redatto il certificato, riportante una prognosi più lunga. Anche nel caso in cui il medico si trovi nella condizione di dover utilizzare il servizio alternativo di Contact Center per la presentazione dei certificati di malattia on line, ciò dovrà esser fatto tempestivamente e prima del rientro anticipato al lavoro del soggetto. Nei casi di residuali certificati redatti per causa di forza maggiore in modalità cartacea, il lavoratore dovrà farsi rilasciare apposito certificato di fine prognosi che dovrà essere inviato immediatamente all’Inps e al datore di lavoro.
Il mancato rispetto dell’obbligo in esame ha conseguenze anche sul piano sanzionatorio. Infatti, se a seguito di assenza a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, emerge che il lavoratore ha ripreso anticipatamente l’attività senza inviare il certificato di rettifica, allo stesso verrà applicata la sanzione prevista in caso di assenza ingiustificata alla visita di controllo. La sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa, considerando tale ripresa come una dichiarazione “di fatto” della fine prognosi (avvenuta nella giornata immediatamente precedente) dell’evento certificato. In sostanza, la sanzione sarà pari al: 100% dell'indennità per massimo 10 giorni, in caso di 1° assenza; 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia, in caso di 2° assenza; 100% dell'indennità dalla data della 3° assenza.
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