L'INAIL, con la nota 10 aprile 2002, detta le istruzioni operative relative allo sgravio contributivo dell'11,50% per il settore dell'edilizia. La riduzione, introdotta dall'art. 29 L.341/1995, è stata prorogata per l'anno 2001 dal decreto 18 febbraio 2002 (G.U. 3 aprile 2002, n.78). Il beneficio è applicabile solo per gli operai e i soci di cooperative di produzione e lavoro con orario pari a 40 ore settimanali. I datori di lavoro possono usufruire di tale riduzione solo per la regolazione del 2001 e solo per il premio infortuni e silicosi (è escluso il premio speciale artigiani). Essendo già scaduto il termine per l'autoliquidazione 2001 - 2002, l'INAIL individua due modalità per il recupero della maggior contribuzione, a seconda che si sia proceduto al versamento del premio in un'unica soluzione o in forma rateale (L.449/97). Nel primo caso il datore di lavoro può fruire del credito per compensare, tramite specifica richiesta alla Sede competente, eventuali debiti esistenti nei confronti dell'Istituto; può compensare con posizioni debitorie nei confronti di altri soggetti mediante l'utilizzo del mod. F24, può, infine, richiedere alla competente Sede del rimborso dell'eccedenza o integrazione negativa prodotta. Viceversa, nel caso di versamento rateale, può beneficiare dello sconto a partire dalla seconda rata (16 maggio 2002).