Riduzione contributiva Edilizia: le istruzioni INPS
A cura della redazione
L'Istituto previdenziale detta le istruzioni operative relative alla riduzione contributiva dell'11,50 nel settore edilizia. (INPS, circolare 16 aprile 2002, n. 79).
Tale riduzione, introdotta originariamente dall'art. 29 L. 341/1995, è stata prorogata a tutto il 2001 (ultima proroga possibile) in base all'art. 45, L. 144/99, dal Decreto Interministeriale 18 febbraio 2002 (si veda Guida al Lavoro n. 15/2002, pag. 32).
L'agevolazione è applicabile per i datori di lavoro che esercitano attività edile (anche in economia), compreso le cooperative di produzione e lavoro, sul territorio nazionale. Il beneficio si applicabile esclusivamente per gli operai (compreso i soci delle cooperative di produzione e lavoro) con un orario di lavoro di 40 ore settimanali e si riferisce alla contribuzione a carico del datore di lavoro, con l'esclusione di quella FPLD.
Modalità operative - I datori di lavoro che hanno applicato la riduzione nel 2001, anche in assenza del decreto di proroga, non devono effettuare alcun adempimento (le sedi iNPS eventualmente dovranno ricalcolare note di rettifica). Viceversa se i datori di lavoro non hanno effettuato la riduzione in corso del 2001, potranno recuperare la maggior contribuzione con una delle denunce contributive scadenti il 16 luglio 2002. Nel modello DM 10/2 dovrà essere indicato nel quadro D, con il codice L207.