Il Ministero dell’economia, con il decreto 5/05/2017, ha fissato i nuovi importi del contributo dovuto per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, che rispetto al DM 6/10/2011, si riducono della metà.

L'intervento ministeriale fa seguito alla sentenza del Consiglio di Stato del 26/10/2016 n.4487 che, nel confermare la sentenza del TAR del Lazio n. 6095/2016,  si è allineata alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 2/09/2015 C-309/14 che ha disposto la disapplicazione dell'art. 5, c.2-ter del Dlgs 286/1998 che fissa gli importi dei contributi richiesti per tutti i permessi di soggiorno da un minimo di 80 euro ad un massimo di 200 euro, in quanto costituenti nel loro complesso un ostacolo, per il loro importo eccessivamente elevato, ai diritti conferiti ai cittadini stranieri richiedenti i permessi di soggiorno.

Più precisamente il contributo dovuto per i permessi di soggiorno di durata superiore a 3 mesi e inferiore o pari a 1 anno passa dagli attuali 80 euro a 40 euro.

Il contributo per i permessi di soggiorno di durata superiore a 1 anno e inferiore o pari a 2 anni, si riduce a 50 euro (prima 100 euro).

Infine per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori altamente specializzati richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 27, c.1, lett. a), 27-quinquies e 27-sexsies del T.U. immigrazione, lo straniero dovrà versare un contributo di soli 100 euro, in luogo dei 200 euro richiesti prima della modifica ministeriale.

Si prevede che detti contributi non debbano essere versati anche dai cittadini stranieri richiedenti il duplicato del permesso di soggiorno in corso di validità.

Rimangono invece invariati gli altri costi fissi: 16 euro per la marca da bollo, 30,46 euro per il permesso di soggiorno elettronico e 30 euro per le spese di servizio delle Poste italiane.