Riders: obbligo assicurativo per le imprese di delivery
A cura della redazione
L’INAIL, con una nota del 23 gennaio 2020, ha fornito le prime istruzioni utili per la corretta applicazione delle nuove disposizioni che hanno esteso l’obbligo assicurativo ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (c.d. riders).
Come noto, l’art. 1 del DL 101/2019 (L. 128/2019) ha modificato il D.Lgs. 81/2015, con l’inserimento dell’art. 47-septies che ha esteso l’obbligo assicurativo Inail ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'art. 47, c. 2, lett. a), del D.Lgs. 285/1992, attraverso piattaforme anche digitali.
In virtù di tale disposizione, la tutela assicurativa INAIL è estesa, dal 1° febbraio 2020, ai lavoratori autonomi che svolgono la predetta attività di consegna anche secondo tipologie contrattuali di lavoro autonomo occasionale, posto che essa era già operante per i lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati che prestano la medesima attività.
Il committente (l’impresa di delivery) è tenuto, agli specifici adempimenti posti a carico del datore di lavoro, ai sensi del DPR 1124/1965.
In particolare, il predetto soggetto, ove non già titolare di codice ditta e di specifica posizione assicurativa territoriale Inail, deve trasmettere all’Istituto, mediante modalità telematiche, contestualmente alla data d’inizio delle attività (1° febbraio 2020) o prima di tale data, la denuncia di iscrizione, fornendo le informazioni utili alla valutazione del rischio e al calcolo del premio assicurativo, per tutte le attività svolte, tra le quali l’attività di consegna dei beni per conto altrui.
Qualora, invece, l’impresa di delivery sia già titolare di codice ditta e di posizione assicurativa territoriale, la stessa è tenuta a presentare la denuncia di variazione delle attività, comunicando le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio rispetto a quello già coperto dall’assicurazione, entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo, con riferimento all’attività di consegna di beni per conto altrui avvalendosi di lavoratori autonomi precedentemente non denunciati.
A norma del decreto interministeriale 27.2.2019, l’attività esercitata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, è classificata alla voce 0721 delle Nuove Tariffe dei premi Inail, che esplicitamente prevedono, in detta voce, il Servizio di consegna merci in ambito urbano svolto con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili effettuato a sé stante, nel cui ambito rientra anche la consegna senza mezzi di trasporto.
L’utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli indicati dalla norma e dallo specifico riferimento del nomenclatore tariffario sopra riportato comporta, invece, l’attribuzione di una diversa voce di tariffa.
L’impresa di delivery che utilizza la piattaforma anche digitale ha l’obbligo, inoltre, di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, nei termini e nelle modalità previste dagli articoli 53 e 54 del DPR 1124/1965 e successive modificazioni.
Riproduzione riservata ©