L’INPS, con la circolare n. 56 del 10 maggio 2022, ha fornito nuovi chiarimenti in ordine alle aliquote contributive applicate, per l’anno 2022, alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui alla legge n. 240/1984 e ha sostituito parte delle tabelle delle aliquote n. 4 e n. 7 dell’allegato della circolare n. 31 del 25 febbraio 2022.

Si ricorda che per effetto dell’articolo 1, comma 221, lettera a), della Legge di Bilancio 2022, dal 1° gennaio 2022 le cooperative agricole e i loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci – inquadrati nel settore agricoltura – sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento della NASpI, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con la qualifica di operaio agricolo, sia per quelli assunti in precedenza e ancora in forza a tale data. Per effetto di tale disposizione, le citate cooperative non sono più assoggettate all’aliquota contributiva del 2,75% della disoccupazione agricola. Si è quindi resa necessaria la ridefinizione delle contribuzioni alle quali applicare le riduzioni ai sensi dell’articolo 120 della L. n. 388/2000, e dell’articolo 1, commi 361 e 362, della L. n. 266/2005. In particolare, la riduzione complessiva dell’ulteriore 0,40% ai sensi dell’articolo 120, comma 2, della L. n. 388/2000, si applica nella misura dello 0,03% alla contribuzione per maternità dei datori di lavoro agricoli e per la parte residua dello 0,37% alle contribuzioni da versare con il flusso Uniemens, sezione “Datori di lavoro privati”. Nell’ambito di tali ultime contribuzioni verrà applicato anche l’esonero nella misura dell’1% previsto dai commi 361 e 362 dell’articolo 1 della L. n. 266/2005, secondo le modalità che saranno indicate successivamente.

L’INPS ha quindi modificato, come anticipato, le tabelle n. 4 e n. 7 dell’allegato della circolare n. 31/2022, eliminando le riduzioni applicate alle contribuzioni dei datori di lavoro privati. Le nuove tabelle prevedono un’aliquota complessiva, rispettivamente, nella misura del 30,5830% e del 33,1830%. La predette aliquote si applicano anche per i suddetti lavoratori agricoli assunti dalle agenzie di somministrazione e per le assunzioni congiunte di lavoratori in agricoltura per i quali il datore di lavoro di riferimento rientra nelle categorie delle predette cooperative.

L’aliquota contributiva dello 0,30% per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, è gestita nella sezione del flusso Uniemens dei datori di lavoro privati.