Il Ministero della Salute, con la circolare prot. n. 0015127 del 12 aprile 2021, ha fornito le indicazioni procedurali per la riammissione in servizio del lavoratore dopo l’assenza per malattia COVID-19 correlata, specificando la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.

La circolare esamina le diverse casistiche che possono presentarsi, in ragione delle manifestazioni più o meno gravi della malattia.

  • Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero: tali lavoratori potrebbero continuare ad accusare, anche dopo le dimissioni, disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo. Pertanto il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
  • Lavoratori positivi sintomatici: i lavoratori risultati positivi e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli gravi che determinano il ricovero) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). Ai fini del reintegro, il lavoratore invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione.
  • Lavoratori positivi asintomatici: possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). Anche in tal caso il lavoratore deve inviare al datore, tramite il medico competente, la certificazione di avvenuta negativizzazione.

Sia i lavoratori positivi sintomatici non gravi che quelli asintomatici, la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi, non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena, ma possono essere riammessi in servizio con le predette modalità.

  • Lavoratori positivi a lungo termine: i lavoratori positivi a lungo termine (ovvero i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare e che non presentano sintomi da almeno una settimana - fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia), possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Tuttavia, ai fini del reintegro, gli stessi saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. Anche in tal caso, il lavoratore deve inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante. Non è necessaria, salvo specifica richiesta del lavoratore, la visita del medico competente precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione.

  • Lavoratore in contatto stretto con asintomatico: il lavoratore che sia in contatto stretto di un caso positivo informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia, salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile. Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.