Ricostruzione post sisma: siglato l’accordo sulla congruità della manodopera nei cantieri
A cura della redazione
La CNCE, il 7 febbraio 2018 ha siglato un accordo con il Ministero del Lavoro, l'Inps, l'Inail e le parti sociali dell'edilizia sulla verifica della congruità della manodopera nei cantieri della ricostruzione.
Il documento intende essere uno strumento fondamentale nella lotta al lavoro sommerso e irregolare, alla concorrenza sleale e a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati nei cantieri edili.
L'accordo, che dovrà ora essere recepito da un'ulteriore ordinanza del Commissario Straordinario, che recepirà a sua volta anche il costo della manodopera per ciascuna lavorazione o per gruppi di lavorazioni da inserire nell'Elenco dei Prezzi, previo un confronto da concludersi nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo stesso, ha riconosciuto un ruolo fondamentale alle Casse Edili/Edilcasse del cratere ove si eseguono i lavori. Queste ultime, infatti, sono deputate alla verifica della congruità e al rilascio del relativo attestato, sulla base degli indici che verranno pubblicati nella prossima Ordinanza, sia nei lavori pubblici (in occasione di ogni SAL) che nei lavori privati che beneficiano di contributi superiori a 50.000,00 euro (in occasione dei SAL pari).
Le Casse Edili/Edilcasse avranno un termine di 10 giorni, dal ricevimento della documentazione richiesta, per il rilascio dell'attestato, salvo i casi in cui sia necessario richiedere una integrazione dei documenti (eventuali ulteriori 10 giorni tra l'ulteriore richiesta e il relativo deposito).
Il mancato rilascio nel suddetto termine farà scattare il silenzio assenso della Cassa e l'impresa sarà considerata congrua sulla base del dato fornito dal Direttore dei lavori.
La Cassa Edile/Edilcassa opererà una verifica della congruità complessiva sulla base di quella calcolata dalla stessa per le imprese edili e di quella comunicata, entro il termine di 7 giorni dalla richiesta, dal Direttore dei lavori concernente le imprese subappaltatrici non afferenti il comparto dell'edilizia e i lavoratori autonomi.
Tutte le imprese affidatarie di appalti di lavoro pubblici e privati nelle zone della ricostruzione post sisma, pertanto, dovranno essere in possesso sia della regolarità contributiva attestata tramite il DOL che di quella di congruità attestata attraverso il c.d. Durc di congruità.
L'incidenza della manodopera deve essere calcolata come rapporto tra il costo della manodopera complessiva impiegata nei lavori e l'importo dei lavori eseguiti risultanti dall'Elenco Prezzi approvato con ordinanza n. 7/2016. Tale elenco sarà, quindi, aggiornato anche con l'indicazione del prezzo della manodopera per ciascuna lavorazione o gruppo omogeneo di lavorazioni (oggetto dell'approvazione previo confronto di cui sopra) e, poi, successivamente periodicamente aggiornato.
Negli appalti pubblici l'incidenza della manodopera viene determinata in sede di progetto e in occasione di ogni Sal e del Saldo Finale; negli appalti privati, invece, viene determinata in sede di progetto e nei Sal pari.
Le Casse Edili/Edilcasse avranno la possibilità di operare una riduzione dell'incidenza della manodopera, stante la particolarità dei lavori e le condizioni del cantiere fino al 15%, che potrà aggiungersi all'eventuale diminuzione (sempre fino al 15%) operata dal Direttore dei Lavori.
Ai fini della determinazione dell'incidenza della manodopera concorre anche la manodopera utilizzata per l'esecuzione di opere per la sicurezza.
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