La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1868 del 28 gennaio 2010, ha precisato che, nei ricorsi in materia di lavoro, l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda non può dirsi soddisfatto con la trascrizione delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole.
La produzione parziale di un documento, infatti, non soltanto è incompatibile con i principi generali dell'ordinamento, ma contrasta con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 cod. civ. e seguenti ed, in particolare, con la regola prevista dall'art. 1363 cod. civ., secondo cui le clausole di un contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.