L'Inail, con la nota del 28 settembre 2001, fornisce ulteriori istruzioni operative relative ai ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti applicativi delle tariffe dei premi, disciplinati dal D.P.R. 314/2001. In particolare la nota precisa che il D.P.R. 314/01 non riguarda le istanze presentate all'istituto assicurativo: ne consegue che rimane applicabile l'art. 17 delle nuove MAT in materia di istanza di rettifica della classificazione tariffaria, che non è quindi soggetta al termine di decadenza di 30 giorni. Tale istanza dovrà essere inoltre presentata alla sede Inail e non al Consiglio di Amministrazione, competente per l'eventuale ricorso.