Il Ministero dell'interno, con la circolare 15/11/2007 n.4990, ha precisato che gli Sportelli Unici per l'immigrazione prima di caricare i dati nel sistema informatico del cittadino straniero che richiede il ricongiungimento familiare dovranno accertarsi dietro presentazione della relativa documentazione che siano soddisfatti i requisiti dell'alloggio e del reddito.

Il chiarimento ministeriale risolve il problema che gli SUI hanno dovuto affrontare sino ad oggi consistente nel fatto che al caricamento di tutti i dati dell'istanza dello straniero faceva seguito la documentazione relativa all'alloggio o al reddito non valida ai fini del rilascio del nulla osta al ricongiungimento.

Quindi il cittadino straniero dopo aver presentato l'istanza verrà convocato per presentare la documentazione relativa all'idoneità alloggiativa e al reddito posseduto. Se le condizioni sono soddisfatte l'istanza verrà inserita nel sistema informatico ai fini del rilascio del nulla osta. Però se al momento della convocazione l'interessato non si presenta oppure non produce la documentazione richiesta o la stessa non è ritenuta idonea dal SUI l'istanza verrà rigettata.

Il Ministero ha anche reso noto di aver avviato contatti con l'ANCI per l'adozione di un protocollo d'intesa per ottenere la preventiva verifica, da parte dei Comuni, della documentazione relativa all'alloggio e al reddito richiesti per ottenere il nulla osta per ricongiungimento familiare.