Ricongiungimento di un familiare iscritto al SIS: la verifica dei requisiti deve essere preventiva
A cura della redazione

Il Ministero dell'interno, con la circolare n. prot. 738 del 17/02/2009, ha chiarito che in caso di ricongiungimento familiare a favore di stranieri segnalati nel SIS (ossia coloro che non sono ammessi nello spazio Schengen per motivi di sicurezza), la verifica del possesso dei requisiti di reddito e di alloggio del richiedente da parte dello Sportello unico per l'immigrazione deve avvenire prima che lo straniero da ricongiungere presenti alla Rappresentanza Diplomatica competente la richiesta di avvio dell'iter per la cancellazione dell'espulsione.
Allo stato attuale infatti il familiare da ricongiungere si presenta alla Rappresentanza diplomatica per richiedere la cancellazione dell'espulsione prima che venga accertato il possesso dei requisiti di reddito e di alloggio del richiedente con la conseguenza che può accadere che l'espulsione venga cancellata consentendo l'ingresso del familiare nel territorio dello Stato membro anche in assenza dei requisiti necessario per il rilasci del nulla osta al ricongiungimento.
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