Il Ministero dell'interno, con la circolare n. prot. 737 del 17/02/2009, ha chiarito che il cittadino straniero può chiedere il ricongiungimento del familiare ultrasessantacinquenne residente all'estero presentando allo Sportello unico per l'immigrazione uan dichiarazione formale di impegno a sottoscrivere la polizza a favore del genitore per poi stipularla effettivamente entro gli 8 giorni successivi all'ingresso dei congiunti in Italia e prima della loro presentazione al SUI.
La precisazione si è resa necessaria a seguito della mancata emanazione del decreto ministeriale previsto dal DLgs 160/2008 che ha apportato modifiche all'art. 29 del T.U. dell'immigrazione in materia di ricongiungimento familiare.
Più precisamente il nuovo testo del predetto articolo 29 stabilisce che il ricongiungimento per i genitori ultrasessantacinquenni possa avvenire previa stipula da parte del richiedente di un'assicurazione sanitaria che garantisca la copertura di tutti i rischi nel territorio italiano oppure previa iscrizione al SSN con versamento di un contributo il cui importo deve essere fissato con decreto ministeriale.
Poiché il decreto è ancora in fase istruttoria lo straniero richiedente può solo stipulare l'assicurazione sanitaria. Quest'ultima deve coprire almeno i rischi di malattia, infortunio e maternità e non deve avere scadenza, a meno che non si opti in futuro per l'iscrizione al SSN previo versamento del contributo che verrà determinato.