Il Ministero dell'interno, con la circolare 18/11/2009 n.7170, ha precisato che i Comuni nell'accertare se il cittadino extracomunitario regolarmente residente in Italia che richiede il ricongiungimento di un familiare sia in possesso di un idoneo alloggio, dovranno far riferimento alla normativa contenuta nel DM 5/07/1975 che stabilisce i requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione.
La precisazione ministeriale nasce dal fatto che la Legge 94/2009 (c.d. pacchetto sicurezza) nel rivedere alcune disposizioni contenute nel T.U. immigrazione ha soppresso il riferimento contenuto nell'art. 29, c.3 ai parametri stabiliti dalle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica ai fini della verifica dell'idoneità alloggiativa in caso di ricongiungimento familiare.
Detta formulazione è stata sostituita con quella che prevede che la persona che richiede il ricongiungimento familiare deve avere un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari nonché di idoneità alloggiativa accertati dagli uffici comunali.
Poiché ogni Comune prevedeva dei propri requisiti, molti Sportelli Unici per l'immigrazione si sono trovati di fronte a medesime domande di ricongiungimento con esiti differenti in relazione al territorio comunale sul quale è ubicato l'immobile.
Per risolvere questo problema il Ministero dell'interno ha precisato che tutti i Comuni devono far riferimento al Decreto 5/07/1975 del Ministero della sanità che stabilisce i requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi in relazione al numero previsto degli occupanti.