Richiamo alle armi: on line il nuovo servizio per l’indennità
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n.4158 del 9 dicembre 2024, ha reso noto che è disponibile sul proprio partale internet il nuovo servizio per la trasmissione della domanda telematica di indennità di richiamo alle armi per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, ai sensi della Legge 653/1940.
Si ricorda che l'indennità spetta agli impiegati, operai e dirigenti dipendenti di aziende private appartenenti ai settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio, del credito, delle assicurazioni, delle professioni e delle arti che abbiano un contratto di lavoro in essere al momento del richiamo, sia esso a tempo indeterminato, determinato o stagionale.
Non hanno diritto all’indennità i richiamati dall’Associazione della Croce Rossa Italiana (circolare INPS 5 febbraio 2021, n. 13) e dall’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, in quanto escluse dal novero delle Forze Armate.
La durata dell’indennità è stabilita in base al contratto di lavoro e più precisamente per quello a tempo indeterminato, per tutto il periodo del richiamo; mentre per quello a tempo determinato, per tutto il periodo del richiamo (viene sospesa la decorrenza del termine del contratto e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari a quello prestato sotto le armi).
L'indennità spetta anche in periodo di prova, per tutto il periodo del richiamo. Il periodo di prova deve essere sospeso fino alla fine della ferma.
Invece, in caso di contratto stagionale, l’indennità spetta fino alla scadenza del termine del contratto.
Nel caso di cessazione dell’attività dell'azienda, l’indennità spetta fino alla data di cessazione.
In caso di fallimento/liquidazione giudiziale, il trattamento spetta sino alla chiusura della procedura.
Il servizio in argomento è disponibile nel portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Trattamento di Richiamo alle armi”.
Una volta presentata la domanda, è possibile consultare le ricevute e i documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda stessa e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, ove necessario.
Per coloro che non sono in possesso di una identità digitale, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Si ricorda anche che per i primi due mesi del richiamo si ha diritto a un'indennità pari all'intera retribuzione.
Questo importo è concesso solo per due mensilità nell'arco di un anno, anche se il lavoratore è richiamato per più volte.
Il periodo può essere frazionato.
Per il periodo successivo, l'indennità è pari alla differenza tra la retribuzione civile e il trattamento militare, se quest'ultimo è inferiore.
Ai fini del calcolo dell’indennità, la retribuzione è costituita dallo stipendio e dalle altre componenti fisse e determinate aggiuntive (come gli aumenti periodici, i premi di produzione, partecipazione agli utili), nonché 1/12 della tredicesima mensilità e delle eventuali mensilità aggiuntive.
Se il dipendente è remunerato in tutto o in parte a provvigione, l'importo mensile è determinato sulla media dell'ultimo triennio di servizio prestato o del minor tempo di occupazione.
Se il lavoratore, al momento del richiamo alle armi, è impiegato presso più datori di lavoro, l’indennità si calcola con riferimento al totale delle retribuzioni percepite.
La domanda deve essere avanzata al datore di lavoro presso il quale il richiamato presta l'attività principale, individuata in base al numero di ore o in base alla retribuzione.
Ai fini del calcolo dell’indennità, il lavoratore è tenuto a presentare al datore la dichiarazione degli altri datori di lavoro contenente i dati relativi al numero ore lavorative svolte e alla retribuzione.
L’indennità viene pagata in forma diretta da parte dell’INPS alle seguenti categorie di lavoratori: impiegati dei settori del commercio, dipendenti di proprietari di fabbricati, professionisti e artisti e operai dell'agricoltura.
Per tutte le altre categorie di lavoratori, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro. Il pagamento viene disposto con cadenza mensile.
Il datore di lavoro recupera quanto anticipato mediante conguaglio con le somme dovute all’Istituto.
Il diritto all'indennità si prescrive nel termine di due anni dalla data di fine del richiamo alle armi.
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