Ricerca e sviluppo: le condizioni per il credito d’imposta
A cura della redazione

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 21E del 20 febbraio 2017, rispondendo ad un interpello, ha riepilogato la normativa in materia di credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
In particolare, l'art. 3, comma 1, del DL 145/2013 (L. 9/2014), come novellato dall'art. 1, comma 35, della L. 190/2014, riconosce a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, “a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019”, un credito di imposta per investimenti in misura pari al 25% “delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015”.
Gli investimenti ammissibili sono i seguenti:
- costi per l'assunzione di personale altamente qualificato impiegato nell'attività di ricerca;
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio;
- spese relative a contratti di ricerca c.d. extra - muros, stipulati con Università, enti di ricerca ed altre imprese, comprese le start - up innovative;
- spese di acquisizione delle competenze tecniche e privative industriali.
Per le spese relative all'assunzione di personale altamente qualificato (lettera a) e per quelle relative a contratti di ricerca c.d. extra - muros (lettera c), il credito di imposta spetta nella misura del 50% delle medesime.
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