Il Ministero del lavoro, con la nota 12/06/2009 n. prot. 8642, rispondendo all'interpello 53/2009 ha precisato che i soggetti che svolgono attività di ricerca e selezione degli agenti di commercio per conto di un'azienda mandante devono avere i requisiti previsti dal DLgs 276/2003 per lo svolgimento di questo tipo di attività.
Il dubbio avanzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro trovava la sua ragione d'essere nel fatto che gli agenti di commercio di cui all'art. 1742 c.c. svolgono la propria attività generalmente in modo autonomo oppure con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e quindi con modalità distinte dal rapporto di lavoro subordinato.
Secondo il Ministero, il fatto che la Riforma Biagi utilizzi all'art.2, c.1, lett. c) le generiche locuzioni "ricerca e selezione del personale" e "individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative" porta a concludere che possono formare oggetto dell'apposita attività tutti i soggetti in cerca di lavoro, in possesso delle specifiche competenze richieste dall'organizzazione committente, a prescindere dalla natura subordinata, autonoma o parasubordinata del rapporto di lavoro che le parti contrattuali concorderanno di instaurare.
Questa interpretazione trova conferma anche nel fatto che il legislatore non ha previsto alcuna deroga normativa in materia con la conseguenza che anche l'attività di ricerca e selezione degli agenti di commercio deve essere svolta esclusivamente da soggetti autorizzati.