L’INPS, con la circolare 16/03/2017 n.61, facendo seguito alla precedente n. 39/2017, ha ricordato che il premio di 800 euro concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato e previsto dalla legge 232/2016, è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei requisiti attualmente presi in considerazione per l’assegno di natalità di cui alla legge di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125), tra i quali la residenza in Italia.

Inoltre è richiesta la cittadinanza italiana o comunitaria.

In caso di cittadine non comunitarie, il bonus spetta se si è in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria, se si è in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dal D.lgs. n. 30/2007.

L’INPS ribadisce anche che il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017: compimento del 7° mese di gravidanza; parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza; adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983; affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi   dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.