Riassunte le disposizioni anticovid del DL Aprile 2021
A cura della redazione
Conflavoro, sul proprio sito internet, ha riepilogato le disposizioni contenute nel nuovo DL approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 marzo 2021 e in vigore dal 7 aprile p.v.
Si ricorda che nel lungo weekend di Pasqua e pasquetta tutta Italia sarà in zona rossa, ma con la possibilità, una volta al giorno in massimo due persone senza considerare nel conto gli under 14, di far visita ad amici e parenti ossia di recarsi in un’abitazione diversa dalla propria pur se all’interno di confini della propria Regione.
Dal 7 al 30 aprile, in zona rossa questa possibilità viene meno e sarà invece possibile nell’unica altra zona prevista, ossia quella arancione, ma in ambito comunale e non regionale. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5. Sono sempre consentiti gli spostamenti, a prescindere dalla destinazione e dall’orario, per motivi di lavoro, salute e urgenza.
Le scuole torneranno in presenza in zona rossa fino alla prima media, gli altri continueranno in Dad anche dopo la sosta pasquale. In zona arancione, invece, gli studenti torneranno in aula anche nei successivi gradi di istruzioni dal 50% al 75%.
Se il DL arriva a confermare in certi casi il divieto di spostamenti anche tra comuni limitrofi, ricordiamo che una ordinanza del ministro della Salute non nega invece la possibilità di recarsi all’estero nel weekend di Pasqua per. Per qualsivoglia tipo di viaggio, compresi quelli di piacere, con una quarantena di 5 giorni al rientro in Italia.
Il Decreto Legge, oltre a escludere la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti Covid, introduce l’obbligatorietà del vaccino stesso per il personale sanitario. Nel provvedimento si specifica che la nuova norma è rivolta, salvo impedimento per motivi di salute documentati, a tutti “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali”, che sono quindi “obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2”.
In caso di inottemperanza si va dall’assegnazione a mansioni diverse fino alla sospensione della retribuzione.
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