L’INL, con la nota n. 7401 del 12 agosto 2019, ha fornito chiarimenti in merito alla sussistenza del diritto alla restituzione della somma versata ai fini dell’emissione del provvedimento di revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, nel caso in cui il provvedimento perda efficacia in conseguenza della mancata adozione della decisione sul ricorso amministrativo.

L’Ispettorato Nazionale, confermando la decisione dell’ITL di Bari, rileva come la decadenza del provvedimento di sospensione, a seguito dello spirare del termine di 15 giorni, opera ex nunc, con salvezza, pertanto, degli effetti già maturati.

La richiesta di rimborso di quanto versato ai fini dell’emissione del provvedimento di revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale deve essere, pertanto, correttamente rigettata.