L’INPS, con la circolare n. 63 del 9 maggio 2019, ha fornito indicazioni per la corretta rilevazione del regime contributivo applicabile e per il recupero della contribuzione indebita non prescritta, nel caso di versamento di contribuzione previdenziale per retribuzioni eccedenti il massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

Come stabilito dall’art. 2, c. 18, L. 335/1995, per i lavoratori che rientrano nel sistema pensionistico contributivo, la retribuzione percepita oltre il limite annualmente fissato non è assoggettata a contribuzione previdenziale, né viene computata nel calcolo delle prestazioni pensionistiche. Pertanto, il valore massimo normativamente fissato costituisce limite invalicabile sia ai fini del versamento della contribuzione sia ai fini dell’erogazione dei trattamenti pensionistici.

Il datore di lavoro che abbia assunto a riferimento, per il calcolo della contribuzione dovuta, un imponibile contributivo eccedente rispetto a quello previsto, può chiederne la restituzione.

Il recupero sul massimale della contribuzione eccedente non prescritta dovrà essere richiesto attraverso le seguenti modalità:

  1. per i periodi antecedenti all’introduzione del sistema Uniemens, i datori di lavoro interessati dovranno inviare un’apposita richiesta di rimborso indicando per competenza annuale, per ogni singolo lavoratore (codice fiscale e dati anagrafici), la retribuzione eccedente il massimale e la relativa contribuzione versata a titolo IVS. I medesimi datori di lavoro dovranno inoltre trasmettere flussi di variazione Emens per la sistemazione delle posizioni individuali. Gli operatori di sede, ad istruttoria definita, dovranno acquisire con procedura manuale, in ambiente ex EAP, denunce DM10V di regolarizzazione per i relativi periodi, riportando nell’ex quadro D il codice L952 e il relativo importo. Le denunce Emens, trasmesse a tale titolo, intercettate dalle procedure automatizzate per il ricorrere del rischio di prescrizione, potranno essere sbloccate ove la richiesta di rimborso risulti presentata entro i richiamati termini di prescrizione decennale;
  2. per i periodi successivi all’introduzione del sistema Uniemens, i datori di lavoro, per il recupero della contribuzione IVS versata su retribuzioni eccedenti il massimale, dovranno utilizzare esclusivamente la procedura di regolarizzazione. Nel mese di riferimento dell’avvenuto superamento dovranno indicare nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi> l’imponibile entro il massimale e nell’elemento <Contributo> il nuovo contributo dovuto. Nell’elemento <EccedenzaMassimale> dovrà essere riportata la retribuzione eccedente il massimale, non soggetta alla contribuzione IVS. Tale retribuzione è aggiuntiva rispetto a quanto indicato nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>.

Nell’elemento <ContributoEccMass> deve essere indicato l’importo della contribuzione minore dovuta. Detto importo è aggiuntivo rispetto a quanto indicato nell’elemento <Contributo> di <DatiRetributivi>.

Anche relativamente ai periodi Uniemens le Strutture territoriali procederanno allo sblocco delle denunce trasmesse a tale titolo ed intercettate ai fini del controllo sul rischio prescrizione.